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D, d

D. L. 4 dicembre 1997, n. 460. E' il decreto legge "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

D. L. 50 del 24 aprile 2017. Si indendono le Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

D. L. 155/2006. Si intende il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ossia la "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118".

Debt
. Si veda: capitale di debito.

Decreto crescita 2.0. Si intende il D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, noto anche come "Decreto crescita bis".

Decreto crescita 3.0. Si intende il D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, noto anche come "Decreto Investment Impact".

Decreto crescita bis. Si intende il D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, noto anche come "Decreto crescita 2.0".

Decreto Investment Impact. Si intende il D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, noto anche come "Decreto crescita 3.0".

Delibera Consob n. 19520 del 24 febbraio 2016. Si tratta della prima delibera con cui la Consob ha modificato il precedente Regolamento sull'equity crowdfunding.

Delibera CICR 1058 del 19/7/2005. Ci si riferisce alla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio sulla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.

Direttiva 93/13/CEE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Direttiva 2002/65/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Direttiva 2003/71/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Direttiva 2004/39/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Direttiva 2006/112/CE.  Si tratta della direttiva del Consiglio europeo del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Direttiva 2006/114/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

Direttiva 2007/64/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Direttiva 2008/48/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Direttiva 2011/61/CE. Si tratta della direttivadel Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Direttiva 2013/36/CE. Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.


Direttiva AIFMD
. Si tratta della'Alternative Investment Fund Managers Directive (Direttiva 2011/61/UE).

Direttiva contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Si tratta della Direttiva 2005/60/CE e dei suoi successivi aggiornamenti.

Direttiva sul commercio elettronico. Si intende la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000.


Diritti amministrativi
. Per chi investe nell'equity crowdfunding, riguardano la partecipazione alle assemblee societarie, la possibilità di votare nelle assemblee (ad esempio per l'approvazione del bilancio o la nomina del Consiglio di Amministrazione) e di impugnare le delibere assembleari.

Diritti di opzione. Consistono in diritti di prelazione sulle azioni di nuova emissione.

Diritti patrimoniali. Per chi investe nell'equity crowdfunding, si esplicano nella partecipazione all'erogazione dei dividendi, qualora ne sia deliberata la distribuzione dall'assemblea dei soci, e nella possibilità di ricevere la parte residuale dell'attivo, dopo il pagamento di tutti i debiti, in caso di liquidazione della società.


Diritto di "co-vendita". Per chi investe nell'equity crowdfunding, se alla conclusione dell'offerta sul portale di crowdfunding i soci di maggioranza trasferiscono la propria partecipazione a soggetti terzi, i soci di minoranza che hanno supportato l'azienda tramite la campagna di equity crowdfunding hanno la possibilità di recedere da tale società, venendo le proprie azioni/quote acquistate tramite equity crowdfunding le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il "pacchetto di controllo" alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo. Ci si riferisce a questo diritto anche con i seguenti termini: clausala tag alone/"patto di accodamento"/piggy back.

Diritto di ripensamentoPer chi investe nell'equity crowdfunding, si tratta di un diritto di recesso, immotivato e senza spesa, entro sette giorni dall'ordine di adesione alla campagna.

Diritto di revoca dell'investimento. Chi investe nell'equity crowdfunding, potrà recedere dall'investimento effettuato se, durante il periodo di validità dell'offerta, intervengono fatti nuovi o errori materiali.

Diritto di recesso. Per chi investe nell'equity crowdfunding, si tratta della possibilità di poter recedere dal proprio investimento nel caso si verifichino determinate circostanze, come - a titolo esemplificativo per altro non esaustivo - l'insorgere di fatti o errori materiali.

Direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Si tratta della Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005.

Diritto di voto. Per chi investe nell'equity crowdfunding, consente agli azionisti i votare nelle assemblee (ad esempio per l'approvazione del bilancio o la nomina del Consiglio di Amministrazione).

Disegno dominante
. Modello tecnologico conosciuto e riconosciuto da tutti che diventa lo standard di riferimento che può, altresì, tracciare le evoluzioni del settore.

Donation-based crowdfunding. Modello di crowdfunding che si rifà ad una tipica di donazione, in cui il proponente la campagna di raccolta fondi riceve il denaro e, al massimo, offre – in cambio – ricompense simboliche.

Do-it-yourself. Forma di crowdfunding che consente di realizzare una campagna all'interno del sito stesso dell'organizzazione, senza dover passare su di un altra piattaforma specifica di crowdfunding.



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