Promuovi la tua campagna


Diritti di chi investe con l'equity crowdfunding


I diritti che sorgono per chi investe nel capitale proprio delle società tramite crowdfunding

Per chi investe nel capitale proprio (in inglese 'equity') di una società, il conseguente possesso di azionio di quote di una società, garantisce tre tipi di diritti:

1. Diritti patrimoniali: si esplicano nella partecipazione all'erogazione dei dividendi, qualora ne sia deliberata la distribuzione dall'assemblea dei soci, e nella possibilità di ricevere la parte residuale dell'attivo, dopo il pagamento di tutti i debiti, in caso di liquidazione della società (detta posizione di residual claimant1);

2. Diritti amministrativi: riguardano la partecipazione alle assemblee societarie, la possibilità di votare nelle assemblee (ad esempio per l'approvazione del bilancio o la nomina del Consiglio di Amministrazione) e di impugnare le delibere assembleari;

3. Diritti di opzione: consistono in un diritto di prelazione sulle azioni di nuova emissione.

Tali diritti, generalmente, potrebbero variare sulla base dell'apporto economico che l'investitore eroga alla società. In altre parole, in genere (salvo per alcuni tipi di azioni), maggiore sarà l'investimento nel capitale proprio di un'azienda, maggiori saranno - solitamente - i diritti dell'investitore.

Nel caso specifico dell'equity crowdfunding italiano gli investitori godono anche dei seguenti diritti:

1. Diritto di ripensamento3: «il diritto di recesso, immotivato e senza spesa, entro 7 giorni dall'ordine di adesione (ad nutum4;

2. Diritto di revoca dell'investimento: «se, durante l'offerta, intervengono fatti nuovi o errori materiali»5;

3. Diritto di "co-vendita"5 (anche detto clausala tag alone/'patto di accodamento'/piggy back): se alla conclusione dell'offerta sul portale di crowdfunding i soci di maggioranza trasferiscono la propria partecipazione a soggetti terzi, i soci di minoranza che hanno supportato l'azienda tramite la campagna di equity crowdfunding (così come altri eventuali soci di minoranza) hanno la possibilità di recedere (diritto di recesso, in virtù del quale si ha anche il «diritto alla liquidazione della propria partecipazione»6) da tale società, ovvero hanno «il diritto di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il 'pacchetto di controllo' alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo»7.

In base alle evidenze empiriche delle ricerche più recenti8, nelle offerte di capitale proprio tramite equity crowdfunding vengono offerte quote di capitale, ossia titoli:

1. Con gli stessi diritti di quelle in possesso dei fondatori;

2. Senza diritti di voto;

3. 'Misti', ovvero investendo importi ridotti si ottengono quote senza diritto di voto (o con opzione di voto limitata) e per sottoscrizzioni di ammontare maggiore si ricevono titoli con diritto di voto e maggiore influenza nella compagine societaria.

_________________

1. F. S. MISHKIN-S. G. EAKINS-G. FORESTIERI, Istituzioni e mercati finanziari (Terza edizione), Pearson, 2012, pp. 302 ss..
2. F. S. MISHKIN-S. G. EAKINS-G. FORESTIERI, Istituzioni e mercati finanziari (Terza edizione), Pearson, 2012, pp. 303 ss..
3. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, p. 17 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
4. e 5. CONSOB-CNDCEC, L'equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, Position Papers, n. 6, 2016, pp. 15 ss.. Quest'ultimo è un documento scaricabile gratuitamente dal sito Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding.
5. Si veda: R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, p. 16 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
6. e 7. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, cit., p. 16 (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
8. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 20 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.





Commenti


Corporate finance
Corporate finance
G. Tardivo, R. Schiesari, N. Miglietta
2012
Crowdfunding. La via collaborativa all’imprenditorialità
Crowdfunding. La via collaborativa all’imprenditorialità
I. Pais, P. Peretti, C. Spinelli
2014
Il crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?
Il crowdfunding in Italia. Una regolamentazione ...
U. Piattelli
2013
Istituzioni e mercati finanziari
Istituzioni e mercati finanziari
F. S. Mishkin, S. E. Eakins, G. Forestieri
2012





PER CONOSCERCI MEGLIO

Chi siamo
About Us
FAQ
Privacy
Contatti
CROWD-FUNDING.CLOUD

©2024 Crowd-Funding.cloud
Credits: Realizzazione siti Torino