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Informazioni relative al gestore del portale di equity crowdfunding


Cosa devono comunicare le società che gestiscono piattaforme equity-based

Relativamente alle informazioni relative al gestore1 di un portale di equity crowdfunding, il Regolamento Consob sulla raccolta di capitali equity-based prevede che i gestori debbano fornire le informazioni, inclusive di recapiti telefonici e di posta elettronica, in merito:
a) «ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale;
b) ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
c) al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o all'assicurazione a copertura della responsabilità professionale stipulata dal medesimo;
d) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;
e) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività;
f) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'articolo 13, comma 5-bis o se vi procedono i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini ai sensi dell'articolo 17, comma 3;
g) agli eventuali costi a carico degli investitori;
h) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
i) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi della normativa applicabile in materia;
j) alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interessi;
k) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
l) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
m) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
n) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito Internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del D. L. n. 179/2012;
o) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;
p) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli offerenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative»2.

_________________
 
1. Si veda l'art. 14 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Così viene sancito dall'art. 14 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
 



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