L'
intestazione conto terzi o
intestazione 'fiduciaria' consente
1 all'investitore di
sottoscrivere le azioni o le quote societarie offerte sui portali di equity per il tramite di un intermediario finanziario, «
che comparirà in nome proprio e per conto dell'investitore nella visura camerale della società»
2 offerente. Essenzialmente, consiste nella
'rubricazione' delle partecipazioni3 offerte tramite
equity crowdfunding4 e, a oggi, è
applicabile solo alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.).
L'
intermediario abilitato non è un veicolo d'investimento (come un SVP,
Special Purpose Vehicle)
e neppure una società fiduciaria, «anche se il rapporto che si configura tra le parti è assimilabile. La differenza è che
le quote della società resteranno sempre nella piena ed unica disponibilità e proprietà di chi investe, così come l'esercizio di tutti i relativi diritti patrimoniali e amministrativi. L'investitore, naturalmente, potrà altresì beneficiare degli
incentivi fiscali previsti dalla
normativa vigente»
5. In pratica, «
non si compare in visura»
6; ma «
si mantengono invece i benefici fiscali e tutti i diritti (inclusi quelli di voto)»
7.
Tale possibilità è prevista dall'
art. 100-ter del TUF, ai commi 2-
bis e 2-
ter, dove
8 viene disciplinato il
regime alternativo di trasferimento delle quote per il finanziamento collettivo
equity-based. In sostanza, la norma statuisce delle opportunità
alternative rispetto alla normativa vigente, per la sottoscrizione, l'acquisto o la successiva alienazione di partecipazioni azionarie.
L'intestazione conto terzi potrebbe per altro porre le basi per la
creazione di un mercato secondario dell'equity crowdfunding in Italia. Infatti
9 la
'rubricazione' è un servizio che consente agli investitori in società non quotate di poter trasferire quote senza dover passare da notai o commercialisti. In sostanza
10,
l'intermediario abilitato gestisce le quote per conto terzi, facilitando l'eventuale scambio tra i soggetti interessati. Fondamentalmente, l'intermediario, «per il monte di quote di cui è intestatario, può operare transazioni
senza dover ogni volta comunicare il cambio di intestazione delle quote al Registro delle imprese, con risparmio di tempo e denaro e facilitando quindi gli eventuali scambi di quote tra azionisti che volessero cederle o acquistarle»
11.
«Il
vantaggio è che,
nel momento in cui l'investitore volesse cedere tutte o parte delle sue quote, basterà istruire l'intermediario che provvederà a modificare l'intestazione fiduciaria. Il tutto
a costi irrisori12»
13 o, addirirttura, a titolo
gratuito14. Fino ad ottobre 2018, invece, «la cessione di quote di una società non quotata richiede che la transazione debba essere fatta con un notaio o un commercialista, con un costo medio che varia tra 700,00 e 1.000,00 Euro»
15. Si tratta, quindi, di un'innovazione significativa per il settore (
decisa nel 2017), anche se - secondo alcuni player
16 -
nell'equity crowdfunding la liquidità e - quindi -
l'esistenza di un mercato secondario non è così essenziale, come - invece - in altri settori più tradizionali.
Nella pratica, «una
piattaforma di equity crowdfunding può accordarsi con un intermediario finanziario per dare agli investitori l'opzione di intestare fiduciariamente le quote all'intermediario»
17. Dunque, i
portali potranno anche offrire un
servizio supplementare agli «
investitori, nei mesi o anni dopo la chiusura del round di crowdfunding: vendere ad altri azionisti o a terzi le quote sottoscritte durante la campagna». In questo modo, le azioni o le quote offerte possono essere negoziate,
andando - quindi - a
ridurre il rischio di illiquidità. Va da se che i
gestori dei portali devono «attrezzarsi tecnologicamente e definire le modalità con cui
fare incontrare domanda e offerta»
18 online, oppure devono mettere in atto delle
procedure per la gestione del matching off-line.
A questo punto, può essere interessante riportare le
basi normative sulle quali si poggia l'intestazione conto terzi del crowdfunding. Come si accennava, l'art. 100-
ter del TUF, ai commi 2-
bis e 2-
ter, prevede delle opportunità alternative, rispetto «a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del Codice Civile e dall'articolo 36, comma 1-
bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
19, per la sottoscrizione, la compravendita e la successiva alienazione di
quote del capitale di PMI e di imprese sociali. In particolare
20:
- La sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento, quali21:
- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- Ricezione e trasmissione di ordini;
- «Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale»22;
- «Entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
- Effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
- Rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
- Consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto»23 alla lettera c) del comma 2-bis dell'art. 100-ter del TUF;
- «Accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza»24;
- «L'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante»25;
- «La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del Codice Civile»26.
Relativamente al
regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dal comma 2-
bis è interessante osservare che tale sistema
deve «
essere chiaramente indicato nel portale, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
Codice Civile e dall'articolo 36, comma 1-
bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»
27 (comma 2-
ter).
In conclusione, si può ricordare che, dopo un primo tentativo
28 mai messo effettivamente in pratica da
EquityStartUp e
Intermonte SIM nel 2016, il vero
lancio dell'intestazione conto terzi nell'equity crowdfunding è avvenuto ad ottobre 2018 quando
29 OpStart ha lanciato tre campagne in cui era prevista la
'rubricazione' delle quote:
Equiticket,
QuVi e
CriptoMining. In particolare, l'intestazione
'fiduciaria' è stata possibile grazie all'accordo
30 tra
Directa SIM, la SIM italiana di trading online, ed alcune delle principali piattaforme di equity crowdfunding italiane:
CrowdFundMe31,
OpStart,
Lifeseeder e
WeAreStarting. Infine, va detto che «il
servizio di Directa non è retroattivo e può essere applicato solo sulle campagne a venire. Per quelle già concluse, infatti, in Camera di Commercio risulta socio il singolo investitore e passare l'intestazione a Directa sarebbe un passaggio di proprietà»
32.