Nel
crowdfunding la
regolamentazione dell'IVA,
Imposta sul Valore Aggiunto (in inglese
VAT,
Value Added Tax), è stata abbastanza controversa e solo nel 2015 il
Value Added Tax Commitee della
Commissione Europa si è espresso sul tema
1 stabilendo, almeno per ora, le seguenti linee guida
2 per i
modelli di crowdfunding esistenti
3.
Donation. Nel
donation crowdfunding le persone devolvono altruisticamente il proprio denaro per una specifica iniziativa, non ricevendo - in cambio - alcuna ricompensa o, al massimo, un riconoscimento simbolico, spesso immateriale. Pertanto, trattandosi di una
classica donazione per la quale, sostanzialmente, non vi è alcuna ricompensa in cambio delle somme elargite, l'
IVA non può essere applicata. Infatti è la stessa Direttiva Europea sull'IVA
4 ad escluderne l'applicazione in questo ambito.
Reward. Nel
reward crowdfunding per determinare l'applicazione dell'IVA vanno prese in considerazioni
diverse casistiche.
A) Nel caso in cui un soggetto (detto
progettista), come persona fisica o come persona giuridica, lanci una campagna di crowdfunding, per raccogliere fondi online per realizzare uno specifico progetto, e offra ad ogni sostenitore (
backer), in cambio del relativo contributo monetario (meramente del versamento di denaro di ognuno), delle
ricompense non finanziarie, ovvero dei
prodotti o dei
servizi, allora queste
transazioni richiedono l'applicazione dell'IVA,
posto - però - che vi sia una nesso diretto tra la fornitura dei beni o dei servizi ed il corrispettivo pagato e che il progettista stesso (persona fisica o giuridica)
sia un soggetto passivo ai fini IVA. In altre parole, in generale,
quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l'IVA. Nello specifico, l'
IVA diventerà esigibile nel momento in cui il progettista riceverà effettivamente i pagamenti dei backer. Giova altresì ricordare che essendo il reward crowdfunding una tipologia di raccolta fondi online in cui, prima una moltitudine di persone (la
'folla',
'crowd', di Internet) sostiene con il proprio denaro la realizzazione di un prodotto (di un servizio), e, poi, proprio grazie ai soldi raccolti, il progettista potrà avviare la produzione del bene (la prestazione del servizio), si è di fronte ad una
compravendita futura5 che si perfeziona con la realizzazione del prodotto (l'erogazione del servizio), alla quale - dunque -
si applica l'IVA e si emette fattura. L'importo che dovrà essere considerato imponibile ai fini IVA sarà quello totale raccolto e, dunque, inclusivo dell'eventuale commissione da pagarsi alla piattaforma sulla quale si è lanciata la campagna.
B)
Quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna di reward crowdfunding hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso.
In generale, essendoci un'offerta di prodotti o servizi, la Direttiva europea sull'imposta sul valore aggiunto sancisce che
l'IVA andrebbe applicata a queste transazioni,
indipendentemente dal fatto che - magari -
l'equivalente prezzo di mercato del prodotto o del servizio offerto dal progettista (persona fisica o giuridica)
risulti (anche molto)
più basso del contributo monetario dei backer, ossia dei loro versamenti.
C)
L'offerta di beni o sevizi potrebbe essere assimilata ad una donazione solamente nei casi in cui i benefici per i sostenitori, derivanti da tali prodotti o servizi, siano trascurabili o del tutto scollegati dalle somme versate: in questi casi, come detto sopra,
non si dovrebbe applicare l'IVA.
Equity. In tale modello l'investitore acquista
azioni o quote emesse da una società e dunque non vi è una cessione di beni o una prestazione di servizi a titolo oneroso
6, come nel caso
A) del reward crowdfunding. Infatti
l'emissione di partecipazioni societarie è un'operazione esente dall'applicazione dell'IVA7.
Royalty. In
tale tipologia di crowdfunding vengono riconosciute ai backer delle
royalties - come, ad esempio, dei
diritti di proprietà intellettuale -, ossia delle quote dei profitti che il progetto finanziato pagherà in futuro.
Tale operazione dovebbe costituire una transazione assoggettabile all'IVA.
Social lending. La concessione di un finanziamento tramite
lending crowdfunding comporta il pagamento di un tasso di interesse e la restituzione della somma imprestata.
Qualora il soggetto che concede un prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione allora, a norma dell'art. 135, comma 1, lettera
b), della Direttiva Europea sull'Imposta sul Valore Aggiunto
8,
è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IVA.
Gestori dei portali. Per i
gestori delle piattaforme di crowdfunding per il
crowdinvesting, in particolare per il modello
equity, l'applicazione dell'IVA dipende dalla tipologia di servizio che gli stessi portali offrono
9:
A)
Quando il gestore non si occupa direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale, ma tale servizio è svolto da
un soggetto esterno che riceve, perfeziona e gestisce gli ordini ricevuti dal gestore, allora in questo caso si è di fronte ad un
servizio tecnico-commerciale per il quale
si richiede l'applicazione dell'IVA.
B)
Quando, invece,
il gestore si occupa direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale, gestendo e perfezionando gli ordini ricevuti, allora il gestore, svolgendo una
attività di intermediazione finanziaria,
è esente dall'applicazione dell'IVA10.
Le linee guida dettate dalla Comitato IVA della Commissione Europea, riportate qui sopra, rappresentano l'
orientamento proposto dall'Unione Europea ai Paesi Membri, che - però - non ha natura vincolante. Dunque, è stata lasciata una certa libertà ad ogni Stato comunitario sull'applicazione dell'IVA nel crowdfunding.
In conclusione, può essere utile una
sintesi riassuntiva
sulle modalità di applicazione o esenzione dell'IVA ai i singoli modelli di crowdfunding:
a)
Donation: trattandosi di vere e proprie donazioni di denaro, l'IVA non può essere applicata;
b)
Reward:
- Quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l'IVA;
- Quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso; ma - in generale - andrebbe applicata a queste transazioni;
- Quando il contributo dei backer è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l'IVA non andrebbe applicata;
c)
Equity: non si applica l'IVA all'emissione di azioni o quote societarie;
d)
Royalty: il pagamento delle royalties è una operazione che dovrebbe essere assoggettata all'IVA;
e)
Social lending: qualora il soggetto che concede un prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IVA;
c)
Gestori di portali: quando il gestore si occupa direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale il servizio è esente dall'applicazione del'IVA, quando - invece - tale attività è svolta indirettamente per il tramite di soggetti terzi allora si applica l'IVA.
Infine vi invitiamo alla consultazione della disciplina dell'IVA nel crowdfunding in Italia all'interno dell'
apposita sezione.
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1. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Trattandosi di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea, a fini divulgativi, è stato riportato qui sotto. L'intera trattazione di questa pagina su Crowdfunding Cloud fa riferimento a questo documento.
2. Sul tema dell'IVA nel crowdfunding si veda anche I. TORDERA, VAT and Crowdfunding: the EU rules, European Crowdfunding Network, 23/11/2015.
3. Il Value Added Tax Commitee per indivduare se le tipologie di crowdfunding analizzate richiedessero l'applicazione o meno dell'IVA le ha suddiviso in modelli finanziari e non finanziari, sulla base del fatto che la ricompensa riconosciuta ai sostenitori delle campagne comportasse, o meno, un ritorno sulle somme finanziate. In tal senso sono stati individuati i modelli di natura non finanziaria, ovvero donation e reward, e quelli finanziari, ossia equity, social lending e royalty.
4. COMMISSIONE EUROPEA, 2006/112/CE, Direttiva IVA, Unione Europea, 2006. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riproposto qui sotto.
5. Per un approfondimento sul tema si veda l'intervista rilasciata all'Avv. A. M. Lerro (Presidente dell'Associazione Italiana Equity Crowdfunding) dello Studio Lerro & Partners presente in I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014., pp. 15 ss..
6. M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, 03/03/2017.
7. L'esenzione descritta si riferisce all'art. 135, comma 1, lettera f), della Direttiva 2006/112/CE, ossia la Direttiva IVA. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riproposto qui sotto. L'articolo citato si trova a pag. 29.
8. L'esenzione descritta si riferisce all'art. 135, comma 1, lettera d), della Direttiva 2006/112/CE, ossia la Direttiva IVA. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riproposto qui sotto. L'articolo citato si trova a pag. 28.
9. M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, 03/03/2017.
10. L'esenzione descritta si riferisce all'art. 135, comma 1, della Direttiva 2006/112/CE, ossia la Direttiva IVA. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riproposto qui sotto.