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La Consob apre la consultazione pubblica per la revisione del Regolamento dell'equity crowdfunding


Gli emendamenti per far decollare la raccolta di capitali online tramite il crowdfunding equity-based

La Consob, il 6 luglio scorso, ha pubblicato sul proprio sito Internet una consultazione aperta al pubblico (vedi allegato a fondo pagina) relativa alla Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

Nel suddetto Documento per la Consultazione «sono state definite opzioni alternative di intervento, volte a rafforzare le tutele per gli investitori, ricercando soluzioni normative atte a determinare, nel contempo, una minore onerosità per tutti gli operatori coinvolti. Fra queste sono state selezionate quelle in grado di massimizzare il rapporto fra benefici e costi, incentivare l'investimento consapevole e favorire la prestazione di un servizio di qualità da parte dei portali».

I principali emendamenti proposti sono così riassumibili:

aEstensione a tutte le PMI (in forma di S.r.l. e di S.p.A.) della possibilità di ricorrere all'equity crowdfunding: tale modifica prende le mosse dal fatto che la precedente estensione alle sole PMI innovative «non ha prodotto i risultati auspicati in quanto solo poche aziende si sono iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese a fronte di un elevato numero di PMI presenti in Italia»;

bInclusione nel novero dei cd. 'gestori di diritto', che possono chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto dalla Consob, anche delle «SGR, SICAV e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni, limitatamente peraltro all'offerta sui portali di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese»;

cNecessità per i cd. gestori 'autorizzati' (ossia per i soggetti diversi da banche, imprese di investimento, SIM, SGR e così via) di aderire ad «un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico, o, in alternativa, la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale»;

dDivieto di auto quotazione: viene proibito ai gestori 'autorizzati' di «condurre sui propri portali offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti appartenenti al medesimo gruppo; […] tale ipotesi di "auto quotazione" darebbe luogo, infatti, a un'immanente fattispecie di conflitto di interessi che gli operatori in parola – data la specifica disciplina a cui sono sottoposti – non sarebbero nelle condizioni di poter gestire in maniera adeguata ed efficace».

E' possibile presentare dei commenti alla consultazione entro il 21 agosto 2017 sia online sia per mezzo posta (Consob, Divisione Strategie Regolamentari, Via G. B. Martini, 3 – 00198, Roma, RM).




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