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Registro Consob dei gestori di portali di equity crowdfunding


L'elenco dei gestori autorizzati e di diritto

Il registro Consob dei gestori di portali di equity crowdfunding si trova sul sito della Consob.

Su questo link è possibile visualizzare i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro, ossia i gestori 'autorizzati'. 

Su questo link è possibile visualizzare i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro, ovvero i 'gestori di diritto'.

Nella sezione ordinaria vengono iscritte le società nate appositamente per la gestione di piattaforme di equity crowdfunding. Al contrario, nella sezione speciale sono annotate le società che, oltre alla propria attività caratteristica, gestiscono anche portali equity-based. In particolare, fra esse si annoverano1: le banche le imprese di investimento, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), le imprese di investimento UE, le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, società di gestione UE, i  GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), i GEFIA non UE, i gestori di EuVECA ('European Venture Capital Funds', ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) ed i gestori di EuSEF ('European Social Entrepreneurship Funds', ossia Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale) limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob - prima dell'avvvio dell'operatività - lo svolgimento del'attività di gestione di un portale secondo le previsioni racchiuse all'interno della domanda di autorizzazione per l'iscrizione al registro2. Nello specifico - a norma dell'Allegato 1 del Regolamento Consob sull'equity crowdfunding - le società che intendono iscriversi nella sezione speciale del registro devono comunicare, prima dell'avvio dell'attività, «lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società»3.
In generale, sia per i gestori 'autorizzati' sia per quelli 'di diritto', all'interno del registro vengono indicati:
  • «la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione;
  • la denominazione sociale;
  • l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
  • la sede legale e la sede amministrativa;
  • la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti UE;
  • gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob»4.
In aggiunta per i soggetti iscritti all'interno della sezione speciale - all'interno del registro - devono essere altresì annotati:
  • «la denominazione sociale;
  • l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
  • gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob»5.
Infine giova ricordare che il registro è pubblicato nella sezione 'Albi ed Elenchi' del Bollettino elettronico della Consob6.

Per una lettura più approfondita sulle modalità di iscrizione, decadenza e cancellazione dal registro si invita alla consultazione dell'apposita sezione.

_________________

1. Il riferimento è l'art. 50-quinquies del TUF.
2. Si veda l'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 18592/2013.
3. La citazione fa riferimento alla parte B, al numero 1, dell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 18592/2013.
4. Si è citato il primo comma dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
5. La citazione riprende il secondo comma dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
6. Tale previsione è racchiusa all'interno dell'art. 6 del Regolamento Consob n. 18592/2013.





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