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Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSP)


2018/0048 (COD)

Il testo di seguito riportato rappresenta una proposta del Parlamento Europeo e del Consiglio; tale regolamento non è ancora stato approvato dagli enti competenti e non è pertanto attualmente in vigore

Ultimo aggiornamento marzo 2018


Proposta di

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:

1) Il crowdfunding si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le piccole e medie imprese (PMI) che sono nella fase di  crescita iniziale e riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un nuovo tipo di intermediazione in cui il fornitore di servizi di crowdfunding interagisce con i clienti tramite una piattaforma digitale, senza assumere personalmente alcun rischio, per abbinare i potenziali investitori alle imprese che cercano finanziamenti, a prescindere dal fatto che il finanziamento prenda poi la forma di un accordo di prestito, una partecipazione azionaria o l'investimento in un altro valore mobiliare. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sull'investimento sia il crowdfunding basato sul prestito, dal momento che si tratta di alternative simili per il finanziamento alle imprese.

2) Per le piccole imprese e le imprese che muovono i primi passi trovare finanziamenti è difficoltoso, soprattutto quando passano dall'essere start-up alla fase di espansione. Il crowdfunding può contribuire a fornire accesso ai finanziamenti a queste imprese e, di conseguenza, a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Per le imprese descritte, l'impossibilità di accedere a finanziamenti costituisce un problema anche negli Stati membri in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding si è affermato come prassi consolidata per il finanziamento di un progetto o un'impresa, di solito da parte di un gran numero di persone o organizzazioni, attraverso piattaforme online su cui cittadini, organizzazioni e imprese, comprese start-up, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.

3) La prestazione di servizi di crowdfunding solitamente coinvolge tre tipologie di soggetti: il titolare del progetto che propone il progetto da finanziare, gli investitori che lo finanziano, solitamente con investimenti di modesta entità, e un'organizzazione con il ruolo di intermediario rappresentata da un fornitore di servizi che mette in contatto i titolari del progetto e gli investitori attraverso una piattaforma online.
4) Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso il capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese diversi vantaggi. Per il titolare del progetto esso può rappresentare una convalida del concetto e dell'idea, permettergli di entrare in contatto con un gran numero di persone che possono fornire all'imprenditore elementi ed informazioni ed essere uno strumento di marketing se una campagna di crowdfunding si svolge con successo.

5) Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali su misura in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati locali e degli investitori. Di conseguenza, per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, il campo di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione, le norme nazionali vigenti sono divergenti.

6) Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno in tale settore. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi di conformità giuridica per gli investitori al dettaglio, che spesso, nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri, si trovano di fronte a difficoltà di dimensioni sproporzionate rispetto al loro investimento. Essi sono quindi sovente disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Di conseguenza le attività di crowdfunding sono rimaste finora ampiamente nazionali a scapito di un mercato a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di crowdfunding.

7) Al fine di promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere servizi di crowdfunding nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding. La creazione di un corpus unico di norme in materia di prestazione di servizi di crowdfunding che offra ai fornitori di tali servizi la possibilità di presentare domanda per un'unica autorizzazione, valida a livello di Unione, per l'esercizio della propria attività nel quadro di tali norme è un primo, auspicabile, passo avanti per promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e migliorare quindi il funzionamento del mercato unico.

8) Nell'affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi ai prestiti ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non dovrebbero pertanto
rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

9) Al fine di evitare che le stesse attività siano soggette a diverse autorizzazioni all'interno dell'Unione, i servizi di crowdfunding prestati da persone che sono state autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o forniti conformemente alla legislazione nazionale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

10) Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, l'agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali presentare offerte di crowdfunding a clienti o valutare l'affidabilità creditizia dei titolari di progetti, dovrebbe tener conto di diversi modelli di business che consentono di concludere un accordo di prestito tramite una piattaforma di crowdfunding tra uno o più clienti e uno o più titolari di progetti.

11) Per quanto riguarda il crowdfunding basato sull'investimento, il fatto che si tratti di valori mobiliari costituisce un'importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall'investimento poiché offre loro la possibilità giuridica di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto il presente regolamento copre e permette soltanto i servizi di crowdfunding basato su investimenti connesso a valori mobiliari. Strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché comportano rischi per gli investitori che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito del presente quadro giuridico.

12) Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell'interesse di un'effettiva protezione degli investitori è opportuno fissare un importo massimo per ciascuna offerta di crowdfunding. La soglia dovrebbe essere fissata a 1 000 000 di EUR; tale valore corrisponde infatti a quello previsto dal regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per la redazione e l'approvazione obbligatorie di un prospetto nel caso in cui sia superata tale soglia.

13) Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire l'effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

14) Per poter conseguire tale obiettivo, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare domanda per una sola autorizzazione, valida a livello di Unione, e di esercitare la loro attività nel rispetto di tali requisiti uniformi. Tuttavia, per conservare l'ampia disponibilità di offerte di crowdfunding rivolte esclusivamente ai mercati nazionali, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter continuare a scegliere di offrire i propri servizi nel quadro della legislazione nazionale applicabile. Le disposizioni uniformi stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere facoltative e non applicarsi a quei fornitori di servizi di crowdfunding che scelgono di continuare a operare soltanto a livello nazionale.

15) Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere dotati di dispositivi volti ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

16) Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter esercitare il potere discrezionale per conto dei clienti in relazione ai parametri degli ordini dei clienti, a condizione che prendano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti e che comunichino con esattezza il metodo e i parametri del potere discrezionale. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta presente su una piattaforma di terzi.

17) Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e ad evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell'Unione, in particolare dalle norme UE in materia di gestori di attività. L'uso di strutture giuridiche, incluso delle società veicolo, da frapporre tra il progetto di crowdfunding e gli investitori, andrebbe pertanto disciplinato rigorosamente e consentito solo se giustificato.

18) Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d'interesse è necessario assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi essere dotati di dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione e i dirigenti dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di conoscenze ed esperienza adeguate. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.

19) I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti e dipendenti, o a qualsiasi persona che eserciti su di loro un controllo diretto o indiretto. In particolare, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione finanziaria alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. Inoltre, gli azionisti che detengono il 20% o più del capitale o dei diritti di voto, i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona che controlli, direttamente o indirettamente, le piattaforme di crowdfunding non dovrebbero agire in veste di clienti in relazione ai servizi offerti su tale piattaforma.

20) Perché il loro funzionamento sia regolare ed efficiente, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, a fornitori di servizi, a condizione che l'esternalizzazione non pregiudichi sostanzialmente la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding e una vigilanza efficace. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento.

21) La detenzione di fondi dei clienti e la prestazione dei servizi di pagamento richiedono un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, in conformità della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obbligo di autorizzazione non può essere soddisfatto da un'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Occorre pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding svolga tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding che offre, deve essere autorizzato come istituto di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza di queste attività, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe essere informata dell'intenzione del fornitore di servizi di crowdfunding di offrire esso stesso servizi di pagamento con l'opportuna autorizzazione o del fatto che invece tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.

22) La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È quindi necessario fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e stabilire un punto unico di vigilanza.

23) Un livello elevato di fiducia degli investitori contribuisce alla crescita dei servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe pertanto agevolarne la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi e garantire un elevato livello di trasparenza e di protezione degli investitori.

24) Come sottolineato nella relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi. Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, la valutazione dell'onorabilità dei dirigenti e l'obbligo di ricorrere, per i servizi di pagamento, unicamente a istituti autorizzati soggetti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione dovrebbe valutare se è necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding agli obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all'elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

25) Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l'Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati dall'ESMA.

26) La procedura di autorizzazione dovrebbe consentire all'ESMA di essere informata sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare l'organizzazione interna e le procedure predisposte dai potenziali fornitori di servizi di crowdfunding al fine di garantire la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

27) Per facilitare la trasparenza per gli investitori al dettaglio relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l'ESMA dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che operano nell'Unione conformemente al presente regolamento.

28) Qualora le condizioni per il suo rilascio non siano più soddisfatte, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata. In particolare, l'ESMA dovrebbe poter valutare se il requisito dell'onorabilità dei dirigenti sia stato compromesso o se le procedure e i sistemi interni abbiano avuto malfunzionamenti gravi. Per consentire all'ESMA di valutare se l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding debba essere revocata, le autorità nazionali competenti dovrebbero informare l'ESMA quando un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, viola la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o gli viene revocata l'autorizzazione come istituto di pagamento.

29) Per consentire ai potenziali investitori di comprendere chiaramente la natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi di crowdfunding, i fornitori di tali servizi dovrebbero informare adeguatamente i loro clienti.

30) Gli investimenti in prodotti commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono paragonabili a prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti legati al crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero effettuare un test delle conoscenze ai fini dell'ammissione dei potenziali investitori per stabilire le loro conoscenze in materia di investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori ogniqualvolta ritengano che i servizi di crowdfunding prestati non siano adatti a loro.

31) Per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all'interno del quale si muovono comporta rischi e non è coperto dal sistema di garanzia dei depositi, né dal sistema di indennizzo degli investitori.

32) La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe anche tener conto delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati alle imprese in fase iniziale e concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari del progetto, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli accordi di prestito. Trovandosi nella posizione migliore per fornire tali informazioni, dovrebbe essere il titolare del progetto interessato a redigere la scheda. Tuttavia, poiché i fornitori di servizi di crowdfunding hanno la responsabilità di informare i potenziali investitori, essi dovrebbero assicurare che la scheda sia completa.

33) Per garantire alle start-up e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per il documento contenente le informazioni chiave sull'investimento non occorre l'approvazione di un'autorità competente.

34) Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione qualora siano fornite in una lingua di uso corrente nel settore della finanza.

35) I fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero poter effettuare alcun abbinamento discrezionale o non discrezionale tra gli interessi di acquisto e di vendita, in quanto tale attività richiede un'autorizzazione come impresa di investimento, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o come mercato regolamentato, conformemente all'articolo 44 della stessa direttiva. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere agli investitori che hanno investito attraverso le loro piattaforme di contattarsi reciprocamente e negoziare tra loro sulle piattaforme relativamente a investimenti inizialmente effettuati sulla loro piattaforma. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tuttavia informare i loro clienti del fatto che non gestiscono un sistema di negoziazione e che qualsiasi attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.

36) Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.

37) Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing non dovrebbero riservare ad alcun progetto specifico un trattamento di favore facendolo emergere tra gli altri progetti offerti sulla loro piattaforma. Progetti in corso o in programma non dovrebbero pertanto figurare nelle comunicazioni di marketing di una piattaforma di crowdfunding. Ai fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere impedito di menzionare le offerte concluse con successo e per le quali non sono più possibili investimenti attraverso la piattaforma.

38) Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding, e una sintesi delle stesse. A tal fine, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero tenere aggiornata una base dati centrale.

39) Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze esistenti a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro attività di esecuzione della normativa nel settore.

40) È importante garantire in modo efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e per la prestazione di servizi di crowdfunding, in conformità del presente regolamento. All'ESMA dovrebbero pertanto essere conferite le competenze per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della sorveglianza. Per consentire all'ESMA di svolgere tale mandato di vigilanza, dovrebbe esserle conferito il potere di chiedere informazioni, effettuare indagini generali e ispezioni in loco, emanare comunicazioni pubbliche e segnalazioni e irrogare sanzioni. L'ESMA dovrebbe utilizzare le competenze di vigilanza e sanzionatorie in modo proporzionato.

41) Il conferimento di tali poteri all'ESMA consente una gestione più efficiente a livello centrale dell'autorizzazione e della vigilanza che genera economie di scala. Un siffatto sistema di vigilanza centralizzato crea vantaggi per i partecipanti al mercato in termini di maggiore trasparenza, di tutela degli investitori e di efficienza del mercato.

42) L'ESMA dovrebbe imporre commissioni ai soggetti direttamente sottoposti a vigilanza per coprire i costi, comprese le spese generali. L'entità di tali commissioni dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni del soggetto direttamente sottoposto a vigilanza, vista la fase iniziale di sviluppo del settore del crowdfunding.

43) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio perseguiti a livello di Unione, l'UE può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati.

44) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con l'applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva XXX/XXXX/UE (direttiva (UE) ./... del... del Parlamento europeo e del Consiglio) che esclude dall'applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

45) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
46) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per quanto concerne:
(a) il funzionamento e l'organizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding; (b) l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding;
(c) la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di
crowdfunding nell'Unione.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone giuridiche che hanno deciso di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del medesimo articolo, in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding.

2. Il presente regolamento non si applica a:
(a) i servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori,
quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
(b) i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate come imprese di investimento conformemente all'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE;
(c) i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche in conformità al diritto nazionale;
(d) le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 1 000 000 di EUR per offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi per un dato progetto di crowdfunding.

Articolo 3
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
(a) 'servizio di crowdfunding', l'abbinamento tra l'interesse a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite piattaforme di crowdfunding che assume una delle seguenti forme:
i) agevolazione della concessione di prestiti;
ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari emessi da titolari di progetti e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, relativamente a tali valori mobiliari;
(b) 'piattaforma di crowdfunding', un sistema di informazione elettronico gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
(c) 'fornitore di servizi di crowdfunding', una persona giuridica che fornisce servizi di crowdfunding ed è stata autorizzata a farlo dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), conformemente all'articolo 11;
(d) 'offerta di crowdfunding', ogni comunicazione dei fornitori di servizi di crowdfunding contenente informazioni che permettono ai potenziali investitori di decidere se effettuare un'operazione di crowdfunding;
(e) 'cliente', ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce o può fornire servizi di crowdfunding;
(f) 'titolare del progetto', ogni soggetto che persegue l'obiettivo di finanziare il
proprio progetto di crowdfunding tramite una piattaforma di crowdfunding;
(g) 'investitore', ogni soggetto che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari;
(h) 'progetto di crowdfunding', la o le attività economiche che il titolare di un progetto finanzia o persegue l'obiettivo di finanziare tramite l'offerta di crowdfunding;
(i) 'valori mobiliari', valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;
(j) 'comunicazione di marketing', ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;
(k) 'supporto durevole', ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
(l) 'società veicolo' o 'SPV', soggetto il cui unico scopo sia effettuare un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto degli sviluppi del mercato, delle evoluzioni tecnologiche e dell'esperienza nella gestione delle piattaforme di crowdfunding e nella fornitura di servizi di crowdfunding.

Capo II
Fornitura di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 4
Fornitura di servizi di crowdfunding

1. I servizi di crowdfunding possono essere offerti solo da persone giuridiche che abbiano una sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell'Unione e siano state autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 11.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti e potenziali clienti.

3. Essi non pagano o non accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta di crowdfunding su una piattaforma di terzi.

4. I fornitori di servizi di crowdfunding possono esercitare un potere discrezionale per conto dei loro clienti in relazione ai parametri degli ordini di questi ultimi, nel qual caso comunicano ai clienti il metodo e i parametri esatti di tale potere e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti.

5. Per quanto riguarda l'uso di società veicolo per fornire servizi di crowdfunding, i fornitori di tali servizi hanno il diritto di trasferire una sola attività alla società veicolo per consentire agli investitori di acquisire l'esposizione a tale attività mediante l'acquisizione di titoli. La decisione di assumere un'esposizione all'attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 5
Gestione efficace e prudente

La dirigenza di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l'applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei clienti.

Articolo 6
Trattamento dei reclami

1. I fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono e mantengono procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti.

2. I clienti possono presentare reclami ai fornitori di servizi di crowdfunding gratuitamente.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.

4. Conformemente all'articolo 37, la Commissione può adottare atti delegati al fine di precisare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

Articolo 7
Conflitti di interesse

1. I fornitori di servizi di crowdfunding non hanno alcuna partecipazione finanziaria ad alcuna offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano quali clienti i loro azionisti che detengono il 20% o più del capitale azionario o dei diritti di voto, i loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a tali azionisti, dirigenti e dipendenti mediante controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse.

4. Essi adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro azionisti, dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.

5. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti e potenziali clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi quando ritengano che ciò sia necessario affinché le misure adottate conformemente alle norme interne di cui al paragrafo 3 siano efficaci.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 5:
(a) sono fornite su un supporto durevole;
(b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per precisare:
(a) i requisiti per il mantenimento o l'applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3;
(b) le misure di cui al paragrafo 4;
(c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

Articolo 8
Esternalizzazione

1. Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.

2. L'esternalizzazione delle funzioni operative non pregiudica gravemente la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell'ESMA di monitorare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.

3. I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 9
Custodia delle attività del cliente, detenzione di fondi e fornitura di servizi di pagamento

1. I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti sui seguenti aspetti:
(a) se e a quali termini e condizioni offrono servizi di custodia delle attività, e forniscono riferimenti al diritto nazionale applicabile;
(b) se i servizi di custodia delle attività sono offerti da essi o da terzi;
(c) se i servizi di pagamento e la detenzione e la custodia di fondi sono prestati dai fornitori di servizi di crowdfunding o da un fornitore terzo che agisce per loro conto.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding o fornitori terzi che agiscono per loro conto non detengono fondi dei clienti né forniscono servizi di pagamento a meno che tali fondi siano destinati alla fornitura di servizi di pagamento relativi ai servizi di crowdfunding e il fornitore di servizi di crowdfunding o il fornitore terzo che agisce per suo conto sia un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.

3. I fondi di cui al paragrafo 2 sono custoditi conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366.

4. Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding non offrano, né loro stessi né tramite terzi, servizi di pagamento o la detenzione e custodia di fondi connessi ai servizi di crowdfunding, tali fornitori istituiscono e mantengono dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di offerte di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.

Capo II
Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 10
Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1. Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta
all'ESMA domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni: (a) l'indirizzo del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(b) lo status giuridico del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding; (c) lo statuto del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(d) un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire;
(e) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, compreso delle procedure di gestione del rischio e contabili;
(f) una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(g) una descrizione dei dispositivi di continuità operativa del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(h) l'identità delle persone responsabili della gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(i) una prova del fatto che le persone di cui alla lettera h) rispondono ai requisiti di rispettabilità e possiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie alla gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(j) una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire che gli azionisti che detengono il 20% o più del capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essi da un legame di controllo effettuino operazioni di crowdfunding offerte dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(k) una descrizione dei dispositivi di esternalizzazione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(l) una descrizione delle procedure del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;
(m) se del caso, una descrizione dei servizi di pagamento che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera i), i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:
(a) l'assenza di precedenti penali (condanne o sanzioni) relativi a violazioni di norme nazionali in vigore nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o relativi a frodi o responsabilità professionale per tutte le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
(b) che, complessivamente, le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

4. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'ESMA ne valuta la completezza. Se la domanda risulta incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l'ESMA ne informa immediatamente il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.

6. Entro due mesi dal ricevimento di una domanda completa, l'ESMA valuta se il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. L'ESMA ha il diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che la gestione del fornitore di servizi di crowdfunding possa compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

7. L'ESMA notifica al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.

8. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 ha efficacia e validità sull'intero territorio dell'Unione.

9. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti per offrire i loro servizi su base transfrontaliera.

10. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di precisare ulteriormente i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1.

Articolo 11
Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1. L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
(a) la denominazione e la forma giuridica del fornitore di servizi di crowdfunding; (b) la denominazione commerciale e l'indirizzo internet della piattaforma di
crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;
(c) i servizi per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;
(d) le sanzioni imposte al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.
3. L'eventuale revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 13 è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

Articolo 12
Vigilanza

1. I fornitori di servizi di crowdfunding operano sotto la vigilanza dell'ESMA.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding rispettano in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione.

3. L'ESMA valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

4. I fornitori di servizi di crowdfunding informano l'ESMA di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

Articolo 13
Revoca dell'autorizzazione

1. L'ESMA ha il potere di revocare l'autorizzazione a un fornitore di servizi di crowdfunding qualora quest'ultimo:
(a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla sua concessione;
(b) abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;
(c) non abbia fornito servizi di crowdfunding per sei mesi consecutivi;
(d) abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, compreso tramite
dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
(e) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;
(f) abbia violato gravemente le disposizioni del presente regolamento.

2. Le autorità nazionali competenti comunicano senza indugio all'ESMA quanto segue:
(a) che un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, ha perso l'autorizzazione come istituto di pagamento conformemente all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/2366;
(b) che un fornitore di servizi di crowdfunding, o i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto, ha violato le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Il paragrafo 2, lettera b), si applica anche alle autorità nazionali competenti designate ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

3. L'ESMA revoca l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding qualora ritenga che i fatti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), incidano sulla rispettabilità della dirigenza del fornitore di servizi di crowdfunding, o indichino la non efficacia dei dispositivi di governance, dei meccanismi di controllo interno o delle procedure di cui all'articolo 5.

4. L'ESMA comunica senza indebito ritardo all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di crowdfunding la decisione di revocarne l'autorizzazione.

Capo IV
Trasparenza e test delle conoscenze ai fini dell'ammissione effettuato dai fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 14
Informazioni ai clienti

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 19, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono a clienti o potenziali clienti su se stessi, sui costi e gli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, sulle condizioni del crowdfunding, compresi i criteri di selezione dei progetti, o sulla natura dei rischi connessi ai propri servizi di crowdfunding sono chiare, comprensibili, complete e corrette.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ai potenziali clienti prima che sia effettuata l'operazione di crowdfunding.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono a disposizione di tutti i clienti e i potenziali clienti in una sezione del sito web della piattaforma di crowdfunding chiaramente identificata e in modo non discriminatorio.

Articolo 15
Test delle conoscenze ai fini dell'ammissione e simulazione della capacità di sostenere perdite

1. Prima di dare ai potenziali investitori pieno accesso alle offerte di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano se e quali servizi da loro offerti siano adeguati ai potenziali investitori.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori informazioni circa le conoscenze di base e la comprensione dei rischi legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni relative a:
(a) i loro precedenti investimenti in valori mobiliari o contratti di prestito, anche
nella fase iniziale o di espansione di un'impresa;
(b) le loro eventuali conoscenze o esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.

3. Ogni due anni i fornitori di servizi di crowdfunding adottano le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 per ciascun investitore.

4. Nel caso in cui i potenziali investitori non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, o qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, che i potenziali investitori non abbiano sufficienti conoscenze, i fornitori di servizi di crowdfunding li informano che i servizi offerti sulle loro piattaforme potrebbero essere inappropriati per loro ed emettono una segnalazione di rischio. Tali informazioni o segnalazioni di rischio non impediscono ai potenziali investitori di investire in progetti di crowdfunding.

5. I fornitori di servizi di crowdfunding offrono in qualsiasi momento ai potenziali investitori e agli investitori la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite, quantificata pari al 10% del loro valore netto, calcolato sulla base delle seguenti informazioni:
(a) reddito regolare e reddito totale, e se il reddito è percepito su base permanente o temporanea;
(b) attività, ivi compresi gli investimenti finanziari, i beni personali e gli investimenti immobiliari, i fondi pensione e i depositi in contante;
(c) impegni finanziari, ivi compresi quelli regolari, esistenti o futuri.
A prescindere dai risultati delle simulazioni, ai potenziali investitori e agli investitori non è vietato investire in progetti di crowdfunding.

6. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per precisare le modalità necessarie per:
(a) condurre la valutazione di cui al paragrafo 1; (b) condurre la simulazione di cui al paragrafo 3; (c) fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

Articolo 16
Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1. I fornitori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato o in una lingua comunemente utilizzata nell'ambito della finanza internazionale.

2. La scheda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni: (a) le informazioni di cui all'allegato;
(b) la seguente spiegazione, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave:
'La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dall'ESMA o dalle autorità nazionali competenti.
L'adeguatezza della vostra formazione e delle vostre conoscenze non è stata valutata prima di concedervi l'accesso a questo investimento. Se procedete all'investimento, vi assumete pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.';
(c) una segnalazione di rischio, che recita:
'L'investimento nella presente offerta di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori istituiti conformemente alle direttive 2014/49/UE e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Potreste non ricevere alcun ritorno sull'investimento.
Questo non è un prodotto di risparmio e non si dovrebbe investire più del 10% del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.
Potreste non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desiderate.

3. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è chiara, comprensibile, completa e corretta e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti alla normativa applicabile. Essa è presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di 6 facciate di formato A4 quando stampato.

4. Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento aggiornata in ogni momento e per l'intero periodo di validità dell'offerta di crowdfunding.

5. I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda.

6. Quando un fornitore di servizi di crowdfunding individua un'omissione, un errore o un'imprecisione rilevanti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, il titolare del progetto integra o modifica l'informazione. Se l'integrazione o la modifica non sono possibili, il fornitore di servizi di crowdfunding non presenta l'offerta di crowdfunding o annulla l'offerta esistente fino al momento in cui la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è conforme alle disposizioni del presente articolo.

7. Un investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente il contenuto del testo originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.
Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all'investitore di astenersi dall'effettuare l'investimento.

8. Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica né l'approvazione ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

9. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per precisare:
(a) i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di
cui al paragrafo 2 e all'allegato, e il contenuto di tale modello;
(b) le tipologie di rischio rilevanti per l'offerta di crowdfunding e che devono
pertanto essere comunicate conformemente alla parte C dell'allegato;
(c) gli oneri e i costi di cui alla parte H, lettera a), dell'allegato, compresa una
ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell'investitore.

Articolo 17
Bacheca elettronica

1. I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono ai propri investitori di interagire direttamente tra loro per l'acquisto e la vendita di contratti di prestito o di valori mobiliari che sono stati inizialmente oggetto di crowdfunding sulle loro piattaforme informano i loro clienti di non gestire un sistema di negoziazione e che l'attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding che suggeriscono un prezzo di riferimento per l'acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 lo motivano e informano i clienti che il prezzo di riferimento proposto non è vincolante.

Articolo 18
Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di crowdfunding:
(a) conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per cinque anni;
(b) provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;
(c) mantengono per cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding
e i loro clienti.

Capo V
Comunicazioni di marketing

Articolo 19
Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

1. I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le comunicazioni di marketing agli investitori siano chiaramente identificabili come tali.

2. Nessuna comunicazione di marketing comprende il marketing di singoli progetti o offerte di crowdfunding in corso o in programma. Le comunicazioni di marketing possono indicare solo dove e in quale lingua i clienti possono ottenere informazioni sui singoli progetti o sulle singole offerte.

3. Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono attivi o una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

4. Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica e l'approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 20
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

1. Le autorità nazionali competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding.

2. Le autorità competenti notificano all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti sui quali tali informazioni sono pubblicate. Le autorità competenti forniscono all'ESMA una sintesi di dette disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

3. Le autorità competenti informano l'ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e presentano senza indugio una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni nazionali.

4. L'ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web una sintesi delle disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L'ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.

5. Le autorità nazionali competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.

6. L'ESMA può emanare orientamenti o raccomandazioni rivolte alle autorità nazionali competenti specificando le migliori prassi per le comunicazioni di marketing e la verifica delle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding.

7. Le autorità competenti trasmettono regolarmente all'ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell'anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:
(a) il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità, se del caso;
(b) gli eventuali risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate ripartite per tipo di sanzione o i mezzi di ricorso previsti dai fornitori di servizi di crowdfunding;
(c) gli esempi eventualmente disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto delle disposizioni nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Capo VI
Poteri e competenze dell'ESMA

SEZIONE I
COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 21
Segreto professionale degli operatori del diritto (legal privilege)

I poteri conferiti all'ESMA, o a un funzionario o a un'altra persona autorizzati dall'ESMA, dagli articoli da 22 a 25 non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

Articolo 22
Richiesta di informazioni
1. L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti in forza del presente regolamento:
(a) un fornitore di servizi di crowdfunding o una persona che controlla un fornitore di servizi di crowdfunding o che è direttamente o indirettamente controllata dallo stesso;
(b) i titolari dei progetti che in passato o attualmente hanno presentato un'offerta
su una piattaforma di crowdfunding;
(c) terzi designati a svolgere funzioni in relazione alla prestazione del servizio di
crowdfunding in conformità dell'articolo 8;
(d) i dirigenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a c);
(e) i revisori dei conti e i consulenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a c).

2. Una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:
(a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; (b) dichiara la finalità della richiesta;
(c) specifica le informazioni richieste;
(d) prevede un termine entro il quale devono essere fornite le informazioni;
(e) indica l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all'articolo 28 laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:
(a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta; (b) dichiara la finalità della richiesta;
(c) specifica le informazioni richieste;
(d) stabilisce il termine entro il quale devono essere fornite le informazioni;
(e) indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29 laddove le informazioni fornite siano incomplete;
(f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 28 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;
(g) indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'ESMA e di ottenere la revisione della decisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ('Corte di giustizia') conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 interessati dalla richiesta di informazioni.

Articolo 23
Indagini generali

1. L'ESMA ha facoltà di svolgere indagini riguardo a persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA sono abilitati a:
(a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per
l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
(b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale;
(c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;
(d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
(e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. I soggetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la richiesta della documentazione del traffico telefonico e del traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), presuppone l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:
(a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 3;
(b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24
Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele in forza del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali dei soggetti di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 23, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, dopo avere informato l'autorità competente pertinente, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 33, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione.

5. Le persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte con una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 29, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 23, paragrafo 1.

8. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9. Se il diritto nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10. Qualora un'autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:
(a) l'autenticità della decisione adottata dall'ESMA di cui al paragrafo 4;
(b) che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

11. Ai fini del paragrafo 10, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25
Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 26
Segreto professionale

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA o per qualsiasi persona cui l'ESMA ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA.

Articolo 27
Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora constati che una delle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni di cui ai capi da I a V, l'ESMA può adottare una o più delle seguenti misure:
(a) adottare una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;
(b) adottare una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o
sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a norma degli articoli 28 e 29; (c) emanare una comunicazione pubblica;
(d) emettere segnalazioni.

2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
(a) la durata e la frequenza della violazione;
(b) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
(c) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza; (d) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
(e) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;
(f) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;
(g) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
(h) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
(i) le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;
(j) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3. L'ESMA notifica immediatamente le misure adottate in conformità del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri interessati e alla Commissione. L'ESMA le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di adozione della decisione.

4. La pubblicazione di cui al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:
(a) una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;
(b) se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;
(c) una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

SEZIONE II
SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 28
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora, conformemente all'articolo 31, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nei capi da I a V, l'ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 3.

2. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

3. L'importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari al 5% del fatturato annuo del fornitore di servizi di crowdfunding nel corso di un anno civile.

4. Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 29
Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione
dell'inadempimento volte a obbligare:
(a) una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione
adottata in applicazione dell'articolo 23;
(b) una persona di cui all'articolo 22, paragrafo 1:
i) a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante
decisione adottata a norma dell'articolo 22;
ii) a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 23;
iii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 24.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. Esso è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è irrogata per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA riesamina la misura.

Articolo 30
Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta a norma degli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE)
n. 2016/679.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte a norma degli articoli 34 e 35 sono di natura amministrativa.

3. Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte a norma degli articoli 28 e 29 costituiscono titolo esecutivo.

5. L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio ha luogo.

6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 31
Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui ai capi da I a V, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding interessato e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all'ESMA.

2. Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 22 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 e 24.

4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nell'ambito delle attività di vigilanza.

5. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa le sue conclusioni solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

7. Quando trasmette all'ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8. In base al fascicolo contenente le conclusioni dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all'articolo 32, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui ai capi da I a V e, in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 31.

9. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell'ESMA.

10. La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 37 entro il [inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore] al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle stesse.

11. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre, l'ESMA si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 32
Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 27, 28 e 29, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

Articolo 33
Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento o imposto un'altra sanzione o misura amministrativa in conformità del presente regolamento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata.

Articolo 34
Commissioni di autorizzazione e vigilanza

1. L'ESMA impone ai fornitori di servizi di crowdfunding il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 35.

2. L'importo delle commissioni addebitate a un singolo fornitore di servizi di crowdfunding è soggetto a un massimale proporzionato alle dimensioni delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding.

3. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 37 entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore] per specificare il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento e la metodologia per calcolare l'importo massimo per soggetto di cui al paragrafo 2 che può essere addebitato dall'ESMA.

Articolo 35
Delega dei compiti dell'ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, la facoltà di chiedere informazioni in forza dell'articolo 22 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 e 24.

2. Prima di delegare compiti, l'ESMA consulta l'autorità competente interessata circa:
(a) la portata del compito da delegare; (b) i tempi di esecuzione del compito; e
(c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA.

3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Unadelega può essere revocata in q ualsiasi momento.

Articolo 36
Protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, esso è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

Capo VII
Atti delegati

Articolo 37
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data di entrata in vigore del presente regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale 'Legiferare meglio' del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli atti delegati adottati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 10, paragrafo 10, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 10, e dell'articolo 34, paragrafo 3, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII
Disposizioni finali

Articolo 38
Relazione

1. Prima del [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento] la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

2. La relazione valuta:
(a) il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'ESMA in materia di vigilanza, del numero di fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati dall'ESMA e della loro quota di mercato e, in particolare, esaminando se siano necessari adeguamenti delle definizioni di cui al presente regolamento e se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continui ad essere adeguato;
(b) l'impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding, compreso l'impatto sull'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone interessate da tali servizi;
(c) l'attuazione dell'innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding,
compresa l'applicazione di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;
(d) se la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), continua ad essere appropriata per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento;
(e) gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;
(f) l'applicazione delle sanzioni amministrative e in particolare l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione del presente regolamento;
(g) la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 39
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 12
mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente


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