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Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni amministrazione, direzione e controllo nei portali di equity crowdfunding


La competenza e l'esperienza nei ruoli dirigenziali

Nel rispetto del Regolamento Consob sull'equity crowdfunding, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei portali equity-based devono soddisfare una serie di requisiti di onorabilità e di professionalità1.
Allo scopo di essere iscritti e di mantenere la propria permanenza nel Registro Consob dei gestori di piattaforme di equity crowdfunding, i gestori devono anzitutto possedere i requisiti di onorabilità  previsti per i soggetti che detengono il controllo dei portali stessi2.
Inoltre i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei portali equity-based devono essere «scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio diattività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo; attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie»3.
Per di più «possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnicoscientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti»4 di cui sopra.
Bisogna, però, sottolineare che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel Registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo»5.
E' altresì utile evidenziare che è necessaria una immediata comunicazione agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo, da parte dei soggetti che detengono il controllo e da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore di un portale di equity crowdfunding, qualora venissero meno i requisiti di onorabilità6. La perdita di tali requisiti «comporta la decadenza dall'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi»7. Durante questo periodo non potranno essere pubblicate nuove offerte e quelle in corso verranno sospese e decadranno alla scadenza del termine massimo di due mesi, tranne nel caso in cui i requisiti prescritti vegano ricostituiti8.
Per quanto riguarda i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un portale di equity crowdfunding, il Regolamento Consob n. 18592/2013 prevede una sospensione9 dai propri incarichi al verificarsi di una delle seguenti casistiche10:
  • condanna con sentenza non definitiva ovvero applicazione su richiesta delle parti11:
    • di una pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
    • di una pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    • della reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    • della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • «applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • applicazione di una misura cautelare di tipo personale»12.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di sospensione, «l'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi»13 di cui sopra e «iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle [suddette] cause di sospensione»14

_________________

1. Tali requisiti si riferiscono all'art. 9 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Tali requisiti si riferiscono all'art. 8 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
3. Si è citato il secondo comma dell'art. 9 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
4. Si è citato il comma 3 dell'art. 9 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
5. Si è citato il quarto comma dell'art. 9 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
6. Il riferimento è il primo comma dell'art. 10 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
7. Si è citato il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
8. Il riferimento è il terzo comma dell'art. 10 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
9. Tali cause di sospensione sono sancite dall'art. 11 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
10. L'elenco seguente si riferisce al primo comma dell'art. 11 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
11. L'elenco di tali pene è contenuto nella lett. c) del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
12. Si sono citate le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 11 del Regolamento Consob n. 18592/2013. Nel caso si verifichi una di queste due cause di sospensione, il comma 2 dello stesso articolo statuisce che «la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate».
13. e 14. Si è citato il comma 2 dell'art. 11 del Regolamento Consob n. 18592/2013.



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