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Reward crowdfunding: IVA, imposte dirette e disciplina fiscale del lavoro autonomo e del reddito di impresa


Spiegazioni, puntualizzazioni e precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia dell'Entrate, con la propria risposta all'interpello n. 137 del 27 dicembre 2018, ha chiarito che1, nel reward-based crowdfunding che prevede una ricompensa,  il progettista «sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972»2 (nel caso in cui il progetto vada a buon fine) e «i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding reward-based, nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell'attivitàQualora non venga invece raggiunta entro il termine stabilito la soglia minima del finanziamento prevista, non assumerà alcuna rilevanza fiscale il finanziamento ricevuto e successivamente restituito ai contributori»3.

Nella fattispecie specifica, l'Agenzia dell'Entrate ha stabilito quanto segue4. Nel «modello reward-based, nella formula nota come 'all or nothing', in cui l'erogazione delle risorse finanziarie reperite dipende dal raggiungimento, entro un determinato termine, della soglia minima, individuata dal proponente, per l'effettiva possibilità di avviare la fase esecutiva.
In questa ipotesi, le somme corrisposte vengono percepite a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto e si qualificano come una cessione, in cui il proponente offre la vendita del bene alla platea dei potenziali interessati, impegnandosi alla sua consegna, una volta che questo sia stato prodotto, a condizione che si raggiunga la soglia minima per il finanziamento del progetto.
Pertanto, nel caso di specie, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima prevista per la realizzazione del progetto, i finanziatori, da un lato, perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall'altro, acquisiranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.
A questo punto, la piattaforma Internet accrediterà i relativi importi al proponente/istante, che - in ossequio alla volontà di avviare un'attività mediante la commercializzazione dei prototipi ideati, manifestata nell'istanza di interpello - sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.
Ai fini delle imposte dirette, invece, i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell'attività.
Da ultimo, si fa presente che, nell'ipotesi in cui la soglia minima di finanziamento prevista non venga raggiunta nel termine stabilito, l'operazione si intenderà non realizzata, con la conseguenza che il finanziamento ricevuto, che verrà restituito ai contributori, non assumerà alcuna rilevanza fiscale»5.

_________________

1. Per maggiori informazioni sulla vicenda sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Dicembre+2018+Interpelli/) e su IPSOA.
2. La citazione è tratta direttamente dalla quinta pagina della risposta n. 137 del 27/12/2018 dell'Agenzia dell'entrate. Trattandosi di un documento gratuito, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Dicembre+2018+Interpelli/) senza alcuna registrazione, è stato riportato a titolo puramente informativo in calce a questa pagina.
3. La citazione si riferisce a IPSOA, Crowdfunding reward based: lavoro autonomo o reddito d'impresa, www.ipsoa.it, 28/12/2018.
4. Di seguito viene riportata la risposta da pag. 4 ss. della la risposta dell'Agenzia dell'entrate all'interpello n. 137 del 27 dicembre 2018 (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Dicembre+2018+Interpelli/), avente il seguente oggetto Finanziamento attraverso lo strumento del crowdfunding - Regime imposte dirette ed indirette. Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. La citazione è tratta direttamente dalle ultime due pagine della risposta n. 137 del 27/12/2018 dell'Agenzia dell'entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Dicembre+2018+Interpelli/).




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