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Sgravi fiscali nell'equity crowdfunding


Le agevolazioni del crowdfunding

L'investimento in equity crowdfunding, essendo strettamente collegato al finanziamento di start-up e le PMI innovative, gode di alcuni sgravi fiscali. In particolare sono previste detrazioni fiscali per le persone fisiche e crediti di imposta per le persone giuridiche, che si sono evolute nel corso del tempo1.

Tali agevolazioni per l'equity crowdfunding «sono previste dall'art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/20122 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF3, di cui al Titolo I del TUIR4 (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES5, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR - e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative).
A seguito dell'intervento della legge di Bilancio 20176 (art. 1, commi 66-69), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni7 è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025
[...] Per soggetti IRPEF, l'incentivo si concretizza in una detrazione dall'imposta lorda pari (dal 1° gennaio 2017) al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi»8.
Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda «alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico, trai quali: certificazione che attesti il rispetto dei limiti massimi per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; piano di investimento della start-up, contenente le informazioni dettagliate sull'oggetto della propria attività, sui prodotti e sull'andamento (attuale o previsto) delle vendite e dei profitti»9
«I soggetti IRES, invece, godono di una deduzione dal reddito pari (sempre dal 1° gennaio 2017) al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di Euro e comporta, quindi (considerando l'aliquota IRES al 24%), un risparmio IRES massimo all'anno di 129.600 Euro. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare»10.

Oltre ai suddetti incentivi, ve ne sono anche altri specifici previsti per il solo 201911 (previa autorizzazione della Commissione Europea).
In particolare, per le start-up innovative gli sgravi fiscali per il 2019 possono arrivare addirittura al 40% e al 50%. Nello specifico12, il comma 218 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 ha innalzato dal 30% al 40% le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start-up innovativa ed ha altresì aumentato dal 30% al 50% le aliquote dei soggetti IRES nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni. Queste agevolazioni riguardano13 conferimenti in denaro, sottoscrizione di quote di OICR e conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione14.
Per quanto riguarda le PMI innovative15, la Commissione Europea ha recentemente «reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio» di tali società. «La misura assegna alle persone fisiche che investono in una PMI innovativa una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di Euroalle persone giuridiche spetta invece una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di Euro»16. Tuttavia, la definitiva attuazione dell'incentivo richiede ancora «l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico»17. L'adozione di tale provvedimento parrebbe essere attesa per i primi mesi del 2019.
 
_________________

1. Si vedano: DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 17 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina) e A.A. VV., Diventare imprenditori innovativi, Le Guide di Corriere Imprese, 2015, pp. 207 ss. (per il formato cartaceo del testo cliccare su questo link, altrimenti su quest'altro per il formato Kindle) ed anche il sito ufficiale della Consob.
2. Il Decreto in questione - definito talvolta anche «Decreto Crescita Bis» - è riportato nella nostra pagina relativa alla normativa dell'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione 'Normativa') e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Per semplificarne la lettura sono stati evidenziati gli articoli che rilevano ai fini del crowdfunding. Nello specifico gli articoli di interesse sono gli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e il 31 che riguardano le start-up innovative, oltreché l'art. 30 che riguarda i gestori di piattaforme di crowdfunding.
3. L'IRPEF è l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Per maggiori informazioni si può visualizzare la relativa pagina su Wikipedia.
4. Il TIUR è il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
5. L'IRES è l'Imposta sul Reddito delle Società. Per maggiori informazioni si può visualizzare la relativa pagina su Wikipedia.
6. La Legge di Bilancio è stata riportata, a fini divulgativi, nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito de Senato della Repubblica Italiana (nella sezione 'Leggi e Documenti').
7. Un approfondimenti di questi temi si trovano in A. V. PECORA, Diventa socio di una startup e lo Stato ti sconta il 30% dalle tasse. Cosa devi sapere, StartupItalia!, 11/01/2017 e M. TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari, Rivista di Diritto Tributario, 03/03/2017.
8. La citazione si riferisce a B. PAGAMICI, Start-up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, IPSOA, 07/01/2019.
9. La citazione fa riferimento a A. V. PECORA, Diventa socio di una startup e lo Stato ti sconta il 30% dalle tasse. Cosa devi sapere, StartupItalia!, 11/01/2017.
10. La citazione fa riferimento a B. PAGAMICI, Start-up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, IPSOA, 07/01/2019.
11. Su questo tempo si vedano: REDAZIONE DI PMI.IT, Investimenti startup innovative: deduzione IRES fino al 50%, PMI.IT, 08/01/2019B. PAGAMICI, Start-up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, IPSOA, 07/01/2019BEBEEZ, Legge di Bilancio, ecco l'analisi del maxiemendamento del governo a favore del private capital, www.bebeez.it, 27/12/2018 e CROWDFUNDING BUZZ, L'UE approva finalmente gli incentivi fiscali nelle PMI innovative, www.crowdfundingbuzz.it, 20/12/2018.
12. Questi temi possono essere approfonditi in REDAZIONE DI PMI.IT, Investimenti startup innovative: deduzione IRES fino al 50%, PMI.IT, 08/01/2019 e B. PAGAMICI, Start-up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, IPSOA, 07/01/2019.
13. Ulteriori dettagli su questo tema sono disponibili in B. PAGAMICI, Start-up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, IPSOA, 07/01/2019.
14. In base a quanto riportato su REDAZIONE DI PMI.IT, Investimenti startup innovative: deduzione IRES fino al 50%, PMI.IT, 08/01/2019B. PAGAMICI, Start-up innovative con agevolazioni fiscali potenziate per gli investitori, IPSOA, 07/01/2019, «ai sensi del DM 25 febbraio 2016 e della legge di Bilancio 2017, il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
- La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie;
- La riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- Il recesso o l'esclusione degli investitori;
- La perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di start-up innovativa. Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25 o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione».
15. Per maggiori informazioni si consultino CROWDFUNDING BUZZ, L'UE approva finalmente gli incentivi fiscali nelle PMI innovative, www.crowdfundingbuzz.it, 20/12/2018 e l'articolo La Commissione europea autorizza gli incentivi all'investimento in PMI innovative sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico italiano.
16. e 17. La citazione si riferisce all'articolo La Commissione europea autorizza gli incentivi all'investimento in PMI innovative sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico italiano.



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