L'
investimento in equity crowdfunding, essendo strettamente collegato al finanziamento di
start-up e le
PMI innovative,
gode di alcuni sgravi fiscali. In particolare sono previste detrazioni fiscali per le persone fisiche e crediti di imposta per le persone giuridiche, che si sono evolute nel corso del tempo
1.
Tali
agevolazioni per l'
equity crowdfunding «
sono previste dall'art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012
2 e sono
riconosciute ai soggetti passivi IRPEF3, di cui al Titolo I del TUIR
4 (vale a dire
persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata)
ed ai soggetti passivi IRES5, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (
ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio - OICR -
e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative).
A seguito dell'intervento della legge di Bilancio 2017
6 (art. 1, commi 66-69),
dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni7 è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione Europea (SA 47184 18 settembre 2017)
fino al 31 dicembre 2025.
[...]
Per soggetti IRPEF, l'incentivo si concretizza in una detrazione dall'imposta lorda pari (dal 1° gennaio 2017) al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 1.000.000 di Euro, per ciascun periodo di importo agevolato, per un risparmio massimo conseguibile pari a 300.000 Euro anno. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
Se la detrazione supera l'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi»
8.
Per ottenere tali agevolazioni sarà necessario che l'investitore, nella propria dichiarazione dei redditi, richieda «alla start-up copia di una serie di documenti e certificazioni che questi dovrà produrre in sede di redazione del modello Unico, trai quali: certificazione che attesti il rispetto dei limiti massimi per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; piano di investimento della start-up, contenente le informazioni dettagliate sull'oggetto della propria attività, sui prodotti e sull'andamento (attuale o previsto) delle vendite e dei profitti»
9.
«I
soggetti IRES, invece,
godono di una deduzione dal reddito pari (sempre dal 1° gennaio 2017) al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di Euro e comporta, quindi (considerando l'aliquota IRES al 24%), un risparmio IRES massimo all'anno di 129.600 Euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare»
10.
Oltre ai suddetti
incentivi, ve ne sono anche altri specifici previsti
per il solo 201911 (previa autorizzazione della Commissione Europea).
In particolare,
per le start-up innovative gli sgravi fiscali per il 2019 possono arrivare addirittura al 40% e al 50%. Nello specifico
12, il comma 218 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 ha
innalzato dal 30% al 40% le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start-up innovativa ed ha altresì
aumentato dal 30% al 50% le aliquote dei soggetti IRES nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni. Queste agevolazioni riguardano
13 conferimenti in denaro,
sottoscrizione di quote di OICR e
conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione14.
Per quanto riguarda le
PMI innovative15, la Commissione Europea ha recentemente «reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio» di tali società. «La misura assegna
alle persone fisiche che investono in una PMI innovativa una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di Euro;
alle persone giuridiche spetta invece una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di Euro»
16. Tuttavia, la definitiva attuazione dell'incentivo richiede ancora «l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico»
17. L'adozione di tale provvedimento parrebbe essere attesa per i primi mesi del 2019.