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L'IVA nel reward crowdfunding


La complessa definizione dell'IVA nel reward crowdfunding

Per esaminare la disciplina dell'IVA, l'Imposta sul Valore Aggiunto, nel reward crowdfunding è essenziale: fare riferimento alle linee guida, non vincolanti, dettate dalla Value Added Tax Commitee della Commissione Europa nel 2015e ricordarsi le diverse modalità con cui tale forma di finanziamento dal basso può essere intesa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.
In tal senso si potranno verificare tre differenti casistiche principali:

a) Quando il reward-based crowdfunding consiste in una prevendita di un oggetto o di un servizio si deve applicare l'IVA;

b) Quando le ricompense, beni o servizi, di una campagna reward-based hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso; ma - in generale - andrebbe applicata a queste transazioni;

c) Quando il contributo dei sostenitori di una iniziativa di reward crowdfunding è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l'IVA non andrebbe applicata.

Nel primo caso vi è un soggetto (detto progettista) che, in qualità di persona fisica oppure di persona giuridica, lancia una campagna di crowdfunding, per raccogliere fondi online al fine di realizzare uno specifico progetto, andando ad offrire ad ogni sostenitore (anche detto backer), in cambio del relativo versamento di denaro effettuato, determinate ricompense non finanziarie, ovvero dei beni o dei servizi. Questa tipologia di transazioni richiede l'applicazione dell'IVAposto - però - che vi sia una nesso diretto tra la fornitura dei prodotti o dei servizi ed il corrispettivo pagato e che il progettista stesso (persona fisica o giuridica) sia un soggetto passivo ai fini IVA. Questa forma di reward crowdfunding è una modalità di raccolta fondi online in cui, prima una moltitudine di persone (la 'folla''crowd', di Internet) sostiene con il proprio denaro la realizzazione di un bene (di un servizio), e, poi, proprio grazie ai soldi raccolti, il progettista potrà avviare la produzione del prodotto (la prestazione del servizio). A livello giuridico si è di fronte ad una compravendita futura3 che si perfeziona con la realizzazione del prodotto (l'erogazione del servizio), per la quale si emette fattura e si applica l'IVA, che diventerà esigibile nel momento in cui il progettista riceverà effettivamente i pagamenti dei backer. Inoltre l'importo che dovrà essere considerato imponibile ai fini IVA sarà quello totale raccolto e, dunque, inclusivo dell'eventuale commissione da pagarsi alla piattaforma sulla quale si è lanciata la campagna.
A tal proposito, in questi casi in cui «la ricompensa è configurabile come prevendita di bene futuro [...] si applicano tutte le leggi, la fiscalità e le regole dell'e-commerce. Tendenzialmente dovrebbe poi seguire anche uno scontrino fiscale o una fatturazione, che però è sempre in capo al progettista. Infatti, è il progettista che, in base alla sua figura giuridica, deve emettere una fattura oppure una ricevuta di donazione [in caso si tratti di donazioni e non (pre)vednite], dovendo altresì adempiere all'impegno dell'invio del reward»4.
A fine dicembre 2018, l'Agenzia dell'Entrate, con la propria risposta all'interpello n. 137 del 27 dicembre 20185, ha chiarito che il progettista «sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972»6 (nel caso in cui il progetto vada a buon fine) e «i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding reward-based, nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell'attività. Qualora non venga invece raggiunta entro il termine stabilito la soglia minima del finanziamento prevista, non assumerà alcuna rilevanza fiscale il finanziamento ricevuto e successivamente restituito ai contributori»7.

Nel secondo caso viene descritta una situazione più articolata in cui i sostenitori di un progetto vengono ricompensati dal progettista con beni o servizi di valore simbolico. In queste circostanze è importante valutare le situazioni caso per caso; tuttavia - a livello teorico e in linea con la Direttiva europea sull'imposta sul valore aggiunto8 - l'IVA andrebbe applicata a queste transazioni, indipendentemente dal fatto che - magari - l'equivalente prezzo di mercato del prodotto o del servizio offerto dal progettista (persona fisica o giuridica) risulti (anche molto) più basso del contributo monetario dei backer, ossia dei loro versamenti.

Nel terzo caso si è di fronte una situazione molto più simile alle logiche del donation crowdfunding, piuttosto che del reward-based. Infatti si tratta di una circostanza estremamente particolare in cui l'offerta di beni o servizi, tramite reward crowdfunding, verrebbe ad essere assimilata ad una donazione in quanto i benefici per i sostenitori, derivanti da tali prodotti o servizi, risultano trascurabili o del tutto scollegati dalle somme versate. Sostanzialmente si verificherebbero delle donazioni per le quali è proprio la Direttiva europea sull'IVAad escludere l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

_________________

1. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
2. Si vedano:  I. CULTERA, Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015 e I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014.
3.  Per un approfondimento sul tema si veda l'intervista rilasciata all'Avv. A. M. Lerro (Presidente dell'Associazione Italiana Equity Crowdfunding) dello Studio Lerro & Partners presente in I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014., pp. 15 ss..
4. La citazione si riferisce intervista esclusiva che Angelo Rindone, fondatore di Produzioni dal Basso, ci ha rilasciato: CROWDFUNDING CLOUD, Crowdfunding, semplicemente 'produzioni dal basso'. Intervista a Angelo Rindone, www.crowd-funding.cloud, 07/11/2018.
5. Per maggiori informazioni sulla vicenda sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Dicembre+2018+Interpelli/) e su IPSOA.
6. La citazione è tratta direttamente dalla quinta pagina della risposta n. 137 del 27/12/2018 dell'Agenzia dell'entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/Archivio+Interpelli/Interpelli+2018/Dicembre+2018+Interpelli/).
7. La citazione si riferisce a IPSOA, Crowdfunding reward based: lavoro autonomo o reddito d'impresa, www.ipsoa.it, 28/12/2018
8. e 9. COMMISSIONE EUROPEA, 2006/112/CE, Direttiva IVA, Unione Europea, 2006. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.





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