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Royalty


Il royalty-based crowdfunding

Il royalty-based1, o semplicemente royalty, è un tipo di crowdfunding in cui «si finanzia una determinata iniziativa ricevendo in cambio una parte dei profitti»2. In pratica chi lancia una campagna di crowdfunding di questo tipo offre delle quote dei guadagni futuri del progetto per il quale richiede il finanziamento.
Essenzialmente3 il royalty crowdfunding consiste nella vendita da parte del proprietario del business e nel contestuale acquisto da parte dell'investitore di una parte dei ricavi che saranno generati dalle vendite future dell'attività economica. Gli investitori possono, quindi, ottenere un reddito regolare garantito dalle vendite ed al contempo i proprietari del business, restando i soli titolari del business, mantengono interamente il controllo sull'andamento dell'attività. Tuttavia, a livello prativo le royalties devono essere detratte dal fatturato e, pertanto, aggiungono costi al business. Per questa ragione il royalty crowdfunding è, principalmente, consigliabile a tutte quelle attività che hanno alti margini di profitto.
In sostanza, si tratta di un modello dove i sostenitori (backer) di una determinata iniziativa, a fronte del proprio investimento, andranno a ricevere delle royaltiescome, ad esempio, diritti di proprietà intellettuale -, ossia una quota parte dei profitti futuri che verranno eventualmente generati in futuro dal progetto finanziatoPer questa ragione, alcuni autori4 considerano tale tipologia di finanziamento come un modello di crowdinvesting, in cui vi è un ritorno economico sul capitale investito.
Alcuni autori ritengono il royalty crowdfunding una sottocategoria del reward-based, peraltro già utilizzata nel settore musicale5 per la gestione dei diritti di autore sulle canzoni.
L'Avv. A. M. Lerro, Presidente dell'AIEC (Associazione Italiana Equity Crowdfunding), in un'intervista sugli aspetti legali del crowdfunding e del modello reward6 in particolare - riportata nel testo di I. Pais et al.7 - afferma che quando si parla di «reward e non di donazione pura di tipo solidaristico»8 in Italia si hanno «tre categorie giuridiche [...] per definire e disciplinare il crowdfunding»9. Le prime due sono il pre-ordine e la donazione modale, già trattate nella sezione sulla normativa del reward crowdfunding. Invece, «la terza formula è quella del crowdfunding royalty-based»10. Essa è «perfettamente regolata in Italia con le norme sull'associazione in partecipazione: chi finanzia partecipa in quota agli utili generati. [...] Non è un contratto che richieda una forma particolare, quindi il crowdfunding royalty-based può serenamente essere gestito su Internet, come peraltro avviene frequentemente nel settore musicale»11.
Per completezza si può ricordare che altri autori12 considerano il royalty-based come una sotto-categoria dell'equity crowdfunding. A livello pratico ed anche in virtù della legislazione del finanziamento dal basso, bisogna evidenziare come il royalty sia un modello di raccolta fondi principalmente riferibile alla tipologia reward - come, per altro, ampiamente dimostrato dalle parole (riportate in precedenza) dello stesso Presidente dell'Associazione Italiana Equity Crowdfunding -; piuttosto che al modello equity dal quale - in base al particolare ed originale quadro normativo italiano - si differenzia in maniera significativa.
In definitiva, sul royalty crowdfunding si può affermare quanto segue:
  • Non è da considerarsi come una tipologia di finanziamento collettivo assimilabile a quella equity-based;
  • Potrebbe corrispondere a una sottocategoria della forma di finanziamento collettivo nota come reward-based;
  • Potrebbe essere inteso come un modello di crowdinvesting (non equity) per il fatto che prevede un ritorno economico sul capitale investito;
  • La disciplina ad esso applicabile in Italia è quella dell'associazione in partecipazione ed è un contratto che non richiede una forma particolare.
In tal senso si tratta di una tipologia di finanziamento dal basso che riguarda, in particolar modo, operazioni che possono avere ad oggetto13: diritti di autore, diritti di proprietà intellettuale, brevetti, licenze, marchi registrati e così via. Ne consegue, quindi, una determinata modalità di applicazione dell'IVA e di tassazione.
Per maggiori informazioni su questo modello si aprano le box qui sotto.

_________________

1. Si vedano in particolare: G. QUARANTA, Il crowdfunding, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo, n. 4, G. Giappichelli Editore, 2017, pp. 915, ss.,  G. QUARANTA, Crowdfunding: esame della disciplina e ruolo dei gestori dei portali per la raccolta dei fondi, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo n. 2, G. Giappichelli Editore, 2017, pp. 532 ss., G. QUARANTA, Crowdfunding. Il finanziamento della folla, o dei "folli"?, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo n. 5, G. Giappichelli Editore, 2016, pp. 221 ss., A.A. VV., Diventare imprenditori innovativi, Le Guide di Corriere Imprese, 2015, pp. 205 ss. (formato Kindle o cartaceo) e I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, pp. 10 ss..
Inoltre si è anche consultato: COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA – SOTTOGRUPPO "START-UP E CROWDFUNDING" (a cura di), Start-up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016, pp. 34 ss. (in particolare le citazioni fanno riferimento a p. 35). Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina principale dei modelli "classici".
2. La citazione fa riferimento al sito ufficiale della Consob dedicato all'investor education (03/08/2017). La pagina da cui è tratta la citazione è consultabile presso questo link.
3. COMMISSIONE EUROPEA, Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets financial instruments, COMMISSIONE EUROPEA, 2018, pp. 11 ss..
4. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015, pp. 4 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
5. Un esempio è il portale Royalty Exchange.
6. Le parole dell'Avv. A. M. Lerro fanno riferimento all'intervista riportata in I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, pp. 15 ss..
7. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014.
8., 9., 10. e 11. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, cit., pp. 15 ss..
12. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, pp. 10 ss..
13.  EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015, pp. 15 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.





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