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Reward


Normativa del reward-based crowdfunding

Il reward crowdfunding è un modello di finanziamento dal basso che viene spesso assimilato ad una prevendita (pre-selling o pre-ordine) di un prodotto o di un servizio. Nella sostanza «quando parliamo di reward e non di donazione pura di tipo solidaristico, […] abbiamo tre categorie giuridiche che possiamo usare per definire e disciplinare il crowdfunding»1. La prima è, per l'appunto, il pre-ordine, ossia un'operazione che il Codice Civile definisce di e-commerce, che riguarda una compravendita futura che si perfeziona con la realizzazione del bene, alla quale si applica l'IVA e si emette fattura. La seconda, sempre sulla base del Codice Civile, è una donazione modale in cui viene data una ricompensa (il 'reward') non di valore monetario e di importo inferiore alla somma donata che, quando riguarda valori ingenti, richiederebbe l'intervento di un atto notarile. La terza tipologia è il royalty crowdfunding che invitiamo a consultare nella sezione dedicata.

Relativamente alle prime due tipologie di reward crowdfunding va detto che, nel primo caso, si è di fronte ad una prevendita di beni o di servizi che verranno, rispettivamente, realizzati ovvero erogati grazie alla raccolta di denaro effettuata: ecco perché si parla di compravendita futura. Al contrario, nel secondo caso, possono essere prese in considerazione due differenti situazioni. Nella prima le ricompense, in forma di beni o servizi, offerti da chi lancia una campagna hanno un valore simbolico, ma - comunque - trattandosi di prodotti o  servizi dovrebbero essere considerati (salvo particolarissime situazioni2) alla stregua di un pre-ordine. Nella seconda circostanza, invece, il contributo di chi sostiene una campagna di reward crowdfunding viene assimilato ad una vera e propria donazione e, allora, in questo specifico caso, si rientra nel modello di finanziamento dal basso noto come donation-based.

La diversa lettura del reward crowdfunding, implica - come conseguenza diretta - diverse opportunità di identificazione dei gestori delle piattaforme ed anche e soprattutto differenti possibilità di applicazione o di esenzione dell'IVA sui progetti che vengono proposti. Prima che il Value Added Tax Commitee della Commissione Europa si esprimesse sul tema3 nel 2015 delineando alcune linee guida (non vincolanti) sul tema, in Italia si rifletteva sull'applicazione al reward crowdfunding della normativa fiscale4: dei finanziamenti a fondo perduto, delle donazioni modali, dei ricavi o, ancora, delle associazioni in partecipazione. In generale, la situazione sembrerebbe essere stata - in parte - risolta dall'intervento della Commissione Europea di cui si è detto sopra. In tal senso gli orientamenti proposti all'interno dell'UE, relativamente alla disciplina dell'IVA nel reward crowdfunding, sono grossomodo i seguenti: prevendita di prodotti o servizi oppure vera e propria donazione. Nel secondo caso si esce dal modello reward-based e si passa a quello donation. In ogni caso, per un approfondimento su questi temi si invita alla consultazione della sezione dedicata all'IVA, che è accessibile dalla relativa box riportata qui sotto.

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1. L'approfondimento qui descritto fa riferimento all'intervista all'Avv. A. M. Lerro dello Studio Lerro & Partners presente in I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014. Nello specifico la citazione fa riferimento a pp. 15 ss..
2. Ci si riferisce, ad esempio, al caso del reward crowdfunding come vera e propria donazione.
3. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
4. Ampia trattazione di questo tema è presente in I. CULTERA, Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015. Per tale ragione si invita alla consultazione di tale testo.





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