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Gestori di portali di reward crowdfunding


La gestione di portali di reward e dei suoi sotto-modelli

Per i gestori di portali di reward crowdfunding1 rileva in particolar modo l'applicazione o meno della Direttiva 2007/64/CE, nota come Payment Service Directive (PSD)2.
Da un lato, infatti, il gestore della piattaforma potrebbe non entrare in possesso delle somme versate, offrendo unicamente uno strumento (il portale di crowdfunding) sul quale finanziatori e progettisti si incontrano e, rispettivamente, offrono denaro e propongono idee all'interno di campagne di crowdfunding. In questo caso il pagamento non avviene tramite la piattaforma, ma attraverso un servizio ausiliario (come, ad esempio, PayPal)3. Pertanto, in questa prima interpretazione, il gestore del portale non rientrerebbe nell'attività descritte dalla PSD.
Dall'altro lato, invece, qualora il gestore del portale trattenesse le somme versate per un certo periodo di tempo (coincidente con il periodo di durata di una campagna) per poi erogarle nel caso in cui la campagna di crowdfunding abbia successo ovvero restituirle ai finanziatori in caso di insuccesso, si dovrebbe parlare di "servizio di pagamento" ai sensi della PSD. Tuttavia esistono delle eccezioni basate su alcune casistiche che prevedono l'esclusione dell'applicabilità della PSD a determinati ambiti e, dunque, qualora fossero applicabili anche in questa particolare circostanza, si prefigurerebbe una non applicabilità della disciplina dettata dalla PSD ai gestori di portali di reward crowdfunding.
In ogni caso, essendo Crowdfunding Cloud un portale informativo e divulgativo non si entrerà più a fondo nella questione e, in tal senso, si consiglia la consultazione del testo di U. Piattelli4 che, fra le altre cose, offre un'ampia trattazione di questi temi. Inoltre si invita a contattare il proprio commercialista/avvocato oltreché le specifiche piattaforme reward (e tutte quelle collegate 1 e 2) nel caso si sia intenzionati a lanciare una campagna di questo genere, in quanto ci sono numerosi aspetti oggettivi e soggettivi da prendere in considerazione che non possono essere esaminati più a fondo in questa sede. L'auspicio di Crowdfunding Cloud è che, presto, il legislatore intervenga su questo tema e tolga quanti più dubbi possibili. Potrebbe, infatti, essere interessante, come - per altro - già avvenuto per l'equity crowdfunding, l'introduzione di una normativa ad hoc per il social lending crowdfunding, oltreché per le categorie ricollegabili a tale modello.

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1. Tali riflessioni sono state riadattate sulla base di U. PIATTELLI, Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?, G. Giappichelli Editore, 2013, pp. 41 ss..
2. Si segnala che, recentemente, è stata introdotta la PSD2, che è consultabile qui.
3. Per maggiori informazioni sul tema si veda la sezione apposita sul nostro sito.
4. Per un approfondimento sul tema si invita alla consultazione del capitolo terzo del testo U. PIATTELLI, Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?, G. Giappichelli Editore, 2013.



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