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Gestori di portali di social lending crowdfunding


La gestione di portali di social lending e dei suoi sotto-modelli

Nel social lending i gestori di portali sono coloro che coordinano, amministrano e organizzano piattaforme1:
a) Rappresentati il luogo d'incontro tra finanziatori e richiedenti il prestito;
b) Sulle quali avviene il 'matching', ossia l'abbinamento, tra domande ed offerte di prestiti (a volte senza creare un legame diretto tra prestatore e soggetto finanziato).
Oltre a queste attività2, di solito, i gestori si occupano anche del recupero crediti e - ovviamente - dell'organizzazione dei flussi di pagamento.
Inizialmente la disciplina dei gestori di portali di social lending, secondo alcuni autori3, era riconducibile ai seguenti articoli del Testo Unico Bancario4 (TUB): a) concessione di finanziamenti, ai sensi dell'art. 106 del TUB, sotto qualsiasi forma, attività riservata agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; bmicrocredito, ai sensi dell'art. 111 del TUB, sia per l'attività di impresa (con importo massimo pari a € 25.000,00) sia per scopi sociali a favore di singole persone fisiche (con importo massimo pari a € 10.000,00) in deroga alle disposizione del primo comma dell'art. 106 del TUB; cistituti di pagamento, ai sensi dell'art. 114-septies del TUB, autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010 - attuativo della Direttiva 2007/64/CE, nota come Payment Service Directive (PSD) - alla prestazione di servizi di pagamento.
Allo stato attuale della normativa i gestori dei portali «possono operare se sono istituto di pagamento ex art. 114-septies TUBintermediario finanziario ex art. 106 TUB o istituto di credito»5. Si sottolinea come gli istituti di pagamento sono vigilati da Banca d'Italia e «sono tenuti a rispettare alcune delle disposizioni previste dal Codice Civile, dal TUB, dalla Delibera 1058 del 19/7/20056 del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (CICR) e dalle Disposizioni Generali di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento emanate dalla Banca d'Italia, rispetto al capitale minimo e patrimonio di vigilanza della società, alla struttura organizzativa (con controlli di primo, secondo e terzo livello), ai requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza di amministratori e sindaci»7.
Sulla base delle previsioni della Delibera n. 586 del 2016 di Banca d'Italia8, recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (che ha definito, nella Sezione IX, l'istituto del social lending), «l'operatività dei gestori dei portali on-line che svolgono attività di social lending [...] e di coloro che prestano o raccolgono fondi tramite i suddetti portali [...] è consentita nel rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti (ad esempio, attività bancaria, raccolta del risparmio presso il pubblico, concessione di credito nei confronti del pubblico, mediazione creditizia, prestazione dei servizi di pagamento). Con specifico riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, si rammenta che tale attività è vietata, in linea di principio e salve le eccezioni di seguito richiamate, sia ai gestori sia ai prenditori»9. Nello specifico:
  • Per i gestori non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico la ricezione:
    • «Di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del TUB»10;
    • «Di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati»11;
  • Per i prenditori non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione:
    • «Di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori»12; «al riguardo [...] le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un'attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto»13 («tale condizione si considera rispettata, ad esempio, allorché il gestore predisponga un regolamento contrattuale standard che costituisce solo una base di partenza delle trattative, che devono essere in ogni caso svolte autonomamente dai contraenti, eventualmente avvalendosi di strumenti informatici forniti dal gestore»14), in aggiunta «per non incorrere nell'esercizio abusivo della raccolta del risparmio, i prenditori si avvalgono esclusivamente di piattaforme che assicurano il carattere personalizzato delle trattative e sono in grado di dimostrare il rispetto di tale condizione anche attraverso un’adeguata informativa pubblica»15;
    • «Di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale»16.
Inoltre restano «precluse ai gestori e ai prenditori la raccolta di fondi a vista e ogni altra forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata»17. Al contrario vi è la «possibilità di raccolta senza limiti da parte di banche che esercitano attività di social lending attraverso portali on-line»18.

_________________

1. e 2. Tali attività sono state riadattate sulla base di U. PIATTELLI, Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?, G. Giappichelli Editore, 2013, pp. 33 ss..
3. Per un approfondimento sul tema si invita alla consultazione del capitolo quinto (a cura dell'Avv. Laura Quintavalla) del testo U. PIATTELLI, Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?, G. Giappichelli Editore, 2013.
4. Il Testo Unico Bancario corrisponde al D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e riguarda le leggi in materia bancaria e creditizia. Viene riportato qui sotto poiché si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione "Normativa") e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Si specifica altresì che il testo riportato è quello scaricato dal sito della sito di Banca d'Italia (al seguente link è il primo risultato). Per semplificarne si segnala che gli articoli che rilevano ai fini del crowdfunding sono i seguenti: art. 106 a p. 172, art. 111 a p. 178 e art. 114-sexies a p. 199.
5. La citazione fa riferimento alla nostra intervista al Dott. Antonio Lafiosca di BorsadelCredito.it (CROWDFUNDING CLOUD, BorsadelCredito.it, dove le PMI si finanziano con il lending crowdfundingwww.crowd-funding.cloud, 02/08/2017).
6. Ci si riferisce alla Delibera CICR sulla Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.
7. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, cit., p. 35. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
8. Si veda la Delibera 584/2016 di Banca d'Italia (Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche) riportata nella sezione dedicata alla normativa del social lending.
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. e 18. Le citazioni fanno riferimento a pp. 15 ss. della Delibera 584/2016 di Banca d'Italia (Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche) riportata nella sezione dedicata alla normativa del social lending.




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