Il 2018 sarà un anno ricco di novità per il crowdfunding in Italia. In particolare le principali differenze rispetto al passato si vedranno
nei modelli equity e social lending. Infatti, nell'ultimo mese del 2017, sono stati approvati due provvedimenti normativi che porranno le basi per un futuro ancora più solido per il
finanziamento della folla in Italia.
A riportare le novità, che saranno introdotte nel crowdfunding dal prossimo anno, sono stati alcuni dei media più importanti del settore quali
BeBeez e
Diario innovazione, oltreché riviste online in tema di giurisprudenza, come
Diritto Bancario.
Innanzitutto, per quanto riguarda l'
equity crowdfunding, lo scorso 5 dicembre, con la
Delibera 29 novembre 2017 n. 20204,
Consob ha definitivamente approvato le
modifiche al '
Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line', adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (
Diritto Bancario). Si tratta del
Regolamento dell'equity crowdfunding con il quale sono state introdotte interessantissime novità nel settore (
BeBeez).
La prima riguarda l'
estensione della possibilità di raccogliere capitali tramite portali autorizzati online anche a tutte le tipologie di PMI (S.p.A. ed S.r.l.). Tale previsione era già stata introdotta alla fine del 2016 con la
Legge di Bilancio del Senato e, a quasi un anno di distanza, è stata definitivamente messa in pratica.
La seconda novità attiene alla
quota di capitale che, in una campagna di equity crowdfunding, deve essere
sottoscritta da un investitore istituzionale. In precedenza era previsto una valore pari ad
almeno il 5% della raccolta. Con il nuovo Regolamento Consob tale soglia è stata
ridotta al 3% solo per le «offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili».
La terza novità riguarda l'obbligo per i portali equity-based di aderire ad un «
sistema di indennizzo a tutela degli investitori [...] o, in alternativa, la
stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale». Come era stata
anticipato a fine novembre i
massimali risultano
molto più bassi rispetto a quelli che erano stati previsti lo
scorso luglio 2017. A tal proposito è stato sancito che «per
'ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila Euro' e
'per l'importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di Euro all'anno'».
Una quarta novità è relativa all'apertura del novero di '
gestori di diritto' di portali di
equity crowdfunding anche agli organismi di gestione collettiva del risparmio, a differenza del passato in cui tale possibilità era limitata unicamente agli enti bancari ed alle imprese di investimento.
L'ultima novità di particolare rilievo riguarda l'autoquotazione di una società che gestisce una piattaforma di equity crowdfunding all'interno del proprio portale. Se, inizialmente, Consob si era mostrata contraria, con il nuovo Regolamento ha rivisto la propria posizione. Infatti all'art. 13, comma 1-bis, ha sancito che «il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi a oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo», deve adottare «misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori». In altre parole - in base alle nuove norme ed alle novità derivanti dalla Direttiva MiFID 2 (che entrerà definitivamente in vigore a partire dal 3 gennaio 2018) - le società di gestione delle piattaforme equity-based per contrastare eventuali conflitti di interesse dovranno:
-
Adottare «adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento»;
-
Far effettuare la «due diligence dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente»;
-
Far effettuare, «da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini», la «valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte».
Come ricorda
BeBeez questa interpretazione di Consob trae proprio origine dalla nuova direttiva MiFID II, «secondo la quale le imprese di investimento [...] che collocano ai clienti strumenti finanziari di propria emissione devono prevedere, nelle procedure per la gestione dei conflitti di interesse, anche l'ipotesi di astensione dallo svolgimento di tale attività, qualora i conflitti stessi non possano essere gestiti in modo da evitare effetti negativi per i clienti».
La novità del
social lending, invece, riguarda una questione che, fino allo scorso novembre, era piuttosto spinosa per i prestiti tramite crowdfunding: la
tassazione. Già
Antonio Lafiosca, CEO e Co-founder di
Borsadelcredito.it, lo
scorso agosto, in un nostro articolo, invocava la necessità di una modifica dell'attuale imposizione fiscale. La stessa
associazione Assofintech si era recentemente fatta portavoce di questa esigenza, chiedendo alla Commissione Finanze della Camera una revisione dell'attuale modalità di tassazione nel social lending.
Alla fine, qualche giorno prima di Natale, il legislatore italiano è intervenuto sul tema introducendo una importante novità. «
Dal 1° gennaio 2018, infatti,
sarà applicata un'aliquota al 26% sugli interessi percepiti da chi [...]
presta denaro attraverso [...]
piattaforme digitali. Nello specifico,
il nuovo emendamento prevede la stessa tassazione applicata oggi ai redditi degli strumenti finanziari, anziché l'aliquota marginale applicata ai redditi personali IRPEF» (
Diario Innovazione). «Nel dettaglio, l'emendamento modifica l'art. 44 del testo Unico delle imposte sui redditi, introducendo la specifica che le piattaforme fintech in questione devono essere gestite da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie
ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento e che le stesse piattaforme devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi da capitale» (
BeBeez).
Il 2018 sarà, quindi, un anno ricco di novità per la
folla di Internet appassionata ed interessata al crowdfunding.