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Vantaggi specifici del donation-based crowdfunding per le Onlus


I vantaggi delle donazioni nel no-profit

Le donazioni nel donation-based crowdfunding presentano alcuni vantaggi specifici per le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), proprio in virtù delle caratteristiche dell'istituto dell'Onlus.
La qualifica di Onlus consente anzitutto alle organizzazioni di ottenere erogazioni di denaro: deducibili e non imponibili ai fini delle imposte dirette1. Inoltre, fuoriuscendo dal panorama del crowdfunding, le Onlus possono anche essere destinatarie del 5 per mille delle imposte sui redditi.
In tal senso infatti il D. L. n. 35 del 14 marzo 2005, al primo comma dell'art. 14, sancisce che le «liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale2 [...], nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale3 [...] sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui»4. A questo proposito il noto portale di crowdfunding Assiteca Crowd5 sottolinea che «l'Agenzia delle entrate ha chiarito (vedi CM 39/2005) che l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti. Pertanto, l'importo massimo di 70.000,00 Euro vale solo nel caso in cui la somma erogata corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00 Euro). Nel caso in cui il reddito dell'erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si deve prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo. In alternativa, questa opzione è da suggerire alle imprese di grandi dimensioni che intendono donare importi rilevanti, è possibile dedurre le erogazioni liberali per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato6»7.
In ogni caso va sottolineato che le agevolazioni fiscali dipendono dalla natura giuridica dell'ente no-profit. Infatti le donazioni8 verso le Onlus beneficiano di una detrazione percentuale superiore a quelle delle associazioni sociali, sportive e così via.
«Al fine della dichiarazione dei redditi, è sufficiente conservare la conferma di pagamento ricevuta da Paypal via mail al momento della donazione, o in alternativa l'estratto conto della carta di credito o del conto Paypal (a seconda del mezzo di pagamento scelto.) Se la donazione è stata effettuata tramite bonifico, sarà sufficiente conservare la contabile dello stesso, o l'estratto conto del proprio conto corrente»9. Rete del Dono riporta il caso specifico di PayPal, ma - in generale - l'affermazione è valida anche per tutti gli altri sistemi di payment gateway.
Dunque, il donation crowdfunding offre interessanti agevolazioni fiscali per chi sostiene progetti promossi da enti no-profit. Inoltre, viste le caratteristiche intrinseche del crowdfunding stesso, le organizzazioni che vi ricorrono possono altresì: sfruttare le logiche del finanziamento collettivo online come un potente strumento di marketing, promuovere la propria iniziativa ad una moltitudine di persone difficilmente raggiungibile con altri canali e, non ultimo, hanno la possibilità di coinvolgere numerosi potenziali donatori nel proprio progetto.

_________________

1. Si ricorda che i privati sono soggetti all'imposizione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e, in genere, le organizzazioni che non siano senza scopo di lucro sono soggette all'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) .
2. Il riferimento è all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del D. L. 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Il riferimento è all'articolo 7, commi 1 e 2, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. Si è citato il primo comma dell'art. 14 D. L. n. 35 del 14 marzo 2005.
5. Nello specifico il portale in questione è Assiteca Crowd Donor e l'informazione è disponibile in questo link.
6. Il riferimento è l'art. 100 al comma 2 lettera a) del TUIR.
7. La citazione proviene dalla piattaforma Assiteca Crowd Donor ed è disponibile presso questo link.
8. Si è fatto riferimento alla sezione Deducibilità e Detraibilità sul sito della piattaforma Rete del Dono.
9. La citazione è stata presa dalla sezione Deducibilità e Detraibilità sul sito della piattaforma Rete del Dono.



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