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La tassazione del social lending crowdfunding


La fiscalità dei prestiti online peer-to-peer

La tassazione del social lending crowdfunding, vale a dire dei prestiti online cd. peer-to-peer per privati e aziende, è stata rivista verso la metà di dicembre 20171.
In tal senso il legislatore italiano ha decretato che «dal 1° gennaio 2018 [...] sarà applicata un'aliquota al 26% sugli interessi percepiti da chi [...] presta denaro attraverso [...] piattaforme digitali. Nello specifico, il nuovo emendamento prevede la stessa tassazione applicata oggi ai redditi degli strumenti finanziari, anziché l'aliquota marginale applicata ai redditi personali IRPEF»2. «Nel dettaglio, l'emendamento modifica l'art. 44 del testo Unico delle imposte sui redditi, introducendo la specifica che le piattaforme fintech in questione devono essere gestite da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie ex art. 106 TUB e/o da istituti di pagamento e che le stesse piattaforme devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui redditi da capitale»3. In sostanza i portali saranno tenuti a fare da sostituto d'imposta4.
Prima dell'introduzione di questa norma, la fiscalità del social lending crowdfunding era un argomento piuttosto dibattuto fra i player del settore e le istituzioni italiane5. A questo proposito i co-fondatori e CEO di due importanti portali del nostro Paese affermavano6:
  • Antonio Lafiosca, BorsadelCredito.it: «La tassazione ad aliquota marginale [...] è fortemente penalizzante» (02/08/2017);
  • Pietro Cesati, Soisy: «Ci aspettiamo [...] che nei prossimi anni venga rivista la tassazione del prestito tra privati, in modo da equipararlo a quella di altri strumenti finanziari» (07/11/2017).
In tal senso la ricerca POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017 aveva evidenziato due grandi problematiche relativamente alla tassazione degli investimenti in social lending crowdfunding7:
  • Gli interessi riscossi dovevano essere «riportati nella dichiarazione dei redditi»8 e venivano tassati con l'aliquota marginale del prestatore - che poteva «arrivare per i contribuenti più facoltosi, e quindi sofisticati e tendenzialmente disponibili più di altri piccoli risparmiatori a differenziare i propri investimenti in un'asset class innovativa quale il crowdinvesting, fino al 43%»9;
  • Le perdite sui crediti diventati inesigibili non erano deducibili ai fini fiscali10 - «come sono invece le minusvalenze da altri investimenti finanziari»11.
La nuova normativa è, dunque, stata accolta con grande fervore12 nel settore in quanto modifica drasticamente l'impianto legislativo preesistente, che - fra le altre cose - era anche piuttosto sfavorevole per alcune tipologie di prestatori.

_______________

1. CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, n. 933, 18/12/2017, pp. 59 ss..
2. La citazione fa riferimento a V. FERRERO, Fintech, cosa prevede l'emendamento che va nella Legge di Bilancio 2018, Diario Innovazione, 20/12/2017.
3. La citazione riprende quanto riportato in BEBEEZ, Fintech, chi presta online sarà tassato al 26%. Passa emendamento in Commissione Bilancio alla Camera, BeBeez.it, 20/12/2017.
4. P2P LENDING ITALIA, Due importanti novità legislative per il P2P Lending Italiano, www.p2plendingitalia.com, 24/01/2018.
5. Il tema, oltre ad essere presente in POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017 (file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017), si ritrova nelle nostre interviste ai fondatori di BorsadelCredito.it e Soisy che affermano, rispettivamente ad Antonio Lafiosca (BorsadelCredito.it) e Pietro Cesati (Soisy).
6. Si vedano le nostre interviste ad Antonio Lafiosca (BorsadelCredito.it) e Pietro Cesati (Soisy).
7. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 49 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
8. e 9. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, cit., p. 50. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
10. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 50 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
11. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, cit., p. 50. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
12. Un approfondimento sul tema si trova nel nostro articolo relativo alle novità del crowdfunding in Italia nel 2018.




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