Promuovi la tua campagna


Le offerte nell'equity crowdfunding


Come funziona l'offerta di partecipazioni tramite portali equity-based

La disciplina delle offerte tramite portali di equity crowdfunding, oltre che nel'art. 100-ter del TUF, si ritrova anche nel Regolamento Consob n. 18592 del 2013 e successive modifiche, negli artt. 24 e 25.

Per quanto concerne le condizioni dell'offerta è necessario che, per consentirne il caricamento sulla piattaforma equity-based, il gestore del portale verifichi che lo statuto o l'atto costitutivo della società, che lancia tale campagna, preveda il diritto di recesso ovvero «il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali»1, quali banche, fondi di investimento, fondazioni, incubatori e simili, «che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale»2. «Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta»3. Il gestore della piattaforma di equity crowdfunding dovrà altresì verificare che nello statuto o nell'atto costitutivo sia prevista la pubblicazione degli eventuali patti parasociali all'interno del sito Internet della società che lancia la campagna di raccolta equity-based.

Sulla base dell'art. 24, comma 1, del Regolamento Consob n. 18592/2013, al fine del perfezionamento dell'offerta sul portale, «il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative [...] o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila Euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti[...] e di almeno uno dei seguenti requisiti:
  • Aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila Euro;
  • Aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente»5.

Il cliente professionale, su richiesta, deve trasmettere al gestore una attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulti la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato deve presentare al gestore, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento Consob n. 18592/2013: «una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila Euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 [del Regolamento Consob n. 18592/20136] ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio»7.

A seguito delle modifiche introdotte al Regolamento Consob n. 18592/2013 nel gennaio del 2018, conseguenti all'approvazione del nuovo testo del Regolamento stesso con delibera Consob del 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 20178, la sottoscrizione - da parte di investitori istituzionali - del 5% delle quote offerte tramite una campagna di equity crowdfunding è stata ridotta9 al 3% per «le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili»10.

Dunque, in estrema sintesi, per essere valida, una campagna equity-based dovrà essere sottoscritta per almeno il 5% dell'importo da parte di investitori istituzionali (banche, fondi di investimento, fondazioni, incubatori e simili). Tuttavia per le «offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili»11 tale soglia è ridotta al 3%.

La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte - vale a dire il denaro raccolto tramite la vendita di partecipazioni societarie sui portali equity-based - deve essere «costituita in un conto indisponibile destinato all'offerente presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»12 e, inoltre, «la valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori»13.

Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, del Regolamento Consob n. 18592/2013 «che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori»14.

A norma della Direttiva Prospetto, la soglia massima che può essere sottoscritta tramite una campagna di equity crowdfunding è pari a 8 milioni di Euro15. Si tratta di un ammontare superiore a quello iniziale di 5 milioni di Euro, che è stato così aumentato a fine del 2018 da Consob stessa. Contestualmente a tale emendamento, Consob - sempre negli ultimi mesi del 2018 - ha altresì statuito che «le PMI che pubblicano offerte sui portali di equity crowdfunding autorizzati non sono qualificabili come 'emittenti di titoli diffusi', anche se raccolgono da oltre 500 investitori; ciò non fa scattare una serie di adempimenti onerosi, che altrimenti avrebbero scoraggiato il ricorso a questa forma di finanziamento»16.

E' altresì utile ricordare che17 nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi raccolti sul conto indisponibile destinato all'offerente, acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, dovranno tornare nella piena disponibilità degli investitori stessi.

Alcune novità sulle offerte sono state introdotte nel 18 ottobre 2019, con delle importanti revisioni al Regolamento dell'equity crowdfunding18. Fra gli aggiornamenti più rilevanti vanno ricordati:
  1. PMI potranno emettere mini-bond tramite portali che potranno essere sottoscritti anche da investitori retailConsob ha esteso la possibilità di sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti di debito (i cosiddetti Mini-Bond) tramite i portali di equity crowdfunding ad altre 3 categorie di soggetti oltre gli investitori istituzionali:
    • A coloro che detengono un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 Euro;
    • A coloro che si impegnano a investire almeno 100.000 Euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
    • Agli investitori retail, nell'ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.
    Quindi potranno essere sottoscritti, in un portale di crowdfunding, titoli di debito, oltre che di equity.
  2. Intermediari finanziari. Accanto all'introduzione della possibilità per gli investitori retail di sottoscrivere titoli di debito tramite intermediari finanziari, viene confermata la facoltà dei portali di dare mandato alle società che gestiscono reti di promotori/intermediari finanziari per offrire prodotti che comprendono investimenti in equity crowdfunding.
  3. Società estere. È stata confermata, per i portali italiani di equity crowdfunding, la possibilità di raccogliere capitali anche per le società con sede in un Paese membro dell'Unione Europea, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dal regolamento Consob.
  4. Bacheche per lo scambio quoteIl mondo dell'equity crowdfunding diventa più liquido. I portali hanno infatti la possibilità di istituire, sul proprio sito, bacheche online per la «compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di crowdfunding». I gestori potranno pubblicare le manifestazioni d'interesse relative esclusivamente alle società che hanno raccolto tramite la propria piattaforma. Gli investitori potranno così monetizzare con maggiore semplicità gli asset posseduti, anche in caso di emittenti non quotate in Borsa. 
  5. Quotazione emittentiNasce una nuova sinergia tra Fintech e Piazza Affari. L'Autorità ha infatti stabilito che si dovranno pubblicare «le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall'offerente». Con questa nuova dicitura sono quindi comprese anche «le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR». In parole più semplici, anche le società emittenti potranno lanciare campagne di equity crowdfunding propedeutiche a una successiva quotazione su Borsa Italiana. 
Infine, può essere interessante approfondire le modalità di sottoscrizione vera e propia di azioni/quote nell'equity crowdfunding e - in tal senso - si invita alla consultazione della sezione sottostante.
 
_________________

1., 2. e 3. Si è citato il primo comma dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
4. I requisiti di onorabilità richiesti sono quelli previsti a norma dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Consob n. 18592/2013.
5. La citazione riporta il secondo comma dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
6. In particolare la norma riguarda i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo.
7. Tale previsione è contenuta nel comma 2-bis dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
8. Il testo originale della delibera in questione, che è scaricabile gratuitamente senza iscrizione dal sito della Consob, è stato altresì riportato - a fini divulgativi - nella sezione sul Regolamento Consob.
9. Tale modifica, come accennato, è stata introdotta a seguito della revisione del Regolamento Consob n. 18592/2013, intervenuta a partire dalla consultazione pubblica aperta dalla Consob nel luglio del 2017. Un approfondimento sul tema si trova nel nostro articolo relativo alle novità del crowdfunding in Italia nel 2018.
10. e 11. Si è citato il comma 2-ter dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
12. e 13. La citazione riprende il primo comma dell'art. 25 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
14. Si è citato il comma 2 dell'art. 25 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
15. Sul tema si vedano (oltre alla notizia pubblicata sul sito ufficiale della Consob): G. QUARANTA, Equity crowdfunding. Uno sguardo al mercato italiano, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo, n. 5, G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 790 ss.; CROWDFUNDING CLOUD, Equity crowdfunding, le ultime novità normative di Consob, www.crowd-funding.cloud, 15/12/2018CROWDFUNDING BUZZ, Consob alza a 8 milioni la soglia massima per raccogliere con equity crowdfunding, www.crowdfundingbuzz.it, 21/11/2018 e BEBEEZ, Consob, le pmi in raccolta sulle piattaforme di equity crowdfunding non sono emittenti di titoli diffusi, www.bebeez.it, 14/11/2018. Ulteriori dettagli sono altresì disponibili sulla Relazione Illustrativa di Consob del 20 novembre 2018 relativa alla 'Modifica del Regolamento Emittenti relativa alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli in attuazione del regolamento (UE) 2017/1129'. A titolo informativo tale documento è riportato in calce nella pagina esplicativa dell'art. 100-ter del TUF sulle offerte.
16. La citazione riprende il comunicato 'Modifiche al Regolamento Emittenti di Consob: soglia esenzione prospetto innalzata a € 8 milioni' diffuso dall'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano (PoliMi) del 27 novembre 2018, tramite newsletter. Sul tema ulteriori informazioni sono disponibili in: CROWDFUNDING CLOUD, Equity crowdfunding, le ultime novità normative di Consob, www.crowd-funding.cloud, 15/12/2018CROWDFUNDING BUZZ, Consob alza a 8 milioni la soglia massima per raccogliere con equity crowdfunding, www.crowdfundingbuzz.it, 21/11/2018 e BEBEEZ, Consob, le pmi in raccolta sulle piattaforme di equity crowdfunding non sono emittenti di titoli diffusi, www.bebeez.it, 14/11/2018. Nello specifico, il riferimento normativo è alla 'Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori' di Consob del 31 ottobre 2018 (pp. 23 ss.). A titolo informativo tale documento è riportato in calce nella pagina esplicativa dell'art. 100-ter del TUF sulle offerte.
17. Tale previsione è racchiusa nel terzo comma dell'art. 25 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
18. Ulteriori dettagli sono disponibili su: CROWDFUNDING CLOUD, Consob potenzia l'equity crowdfunding, www.crowd-funding.cloud, 26/10/2019 e su F. ALLEGRENI, Da oggi le PMI potranno collocare titoli di debito e obbligazioni sui portali di equity crowdfunding, CrowdfundingBuzz, 21/10/2019.





Commenti


Come finanziare una start-up innovativa
Come finanziare una start-up innovativa
G. Bartolomei, A. Marcozzi
2015
Criptoattività, Criptovalute e Bitcoin
Criptoattività, Criptovalute e Bitcoin
Stefano Capaccioli (a cura di)
2021
Crowdfunding e personal fundraising: la nuova frontiera del dono
Crowdfunding e personal fundraising: la nuova ...
A. M. Siccardi, V. Vitali
2018
Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale
Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione ...
I. Cultera
2015
Crowdfunding. Dai sogni ai soldi. Come finanziare i tuoi progetti evitando le banche
Crowdfunding. Dai sogni ai soldi. Come finanziare ...
F. Troisi, A. Giusti
2014





PER CONOSCERCI MEGLIO

Chi siamo
About Us
FAQ
Privacy
Contatti
CROWD-FUNDING.CLOUD

©2024 Crowd-Funding.cloud
Credits: Realizzazione siti Torino