Per quanto concerne le
condizioni dell'offerta è necessario che, per consentirne il caricamento sulla piattaforma equity-based, il
gestore del portale verifichi che lo
statuto o l'
atto costitutivo della società, che lancia tale campagna,
preveda il diritto di recesso ovvero «
il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali»
1, quali
banche, fondi di investimento, fondazioni, incubatori e simili, «che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale»
2. «Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta»
3. Il gestore della piattaforma di equity crowdfunding dovrà altresì verificare che nello statuto o nell'atto costitutivo sia prevista la pubblicazione degli
eventuali patti parasociali all'interno del sito Internet della società che lancia la campagna di raccolta equity-based.
Il cliente professionale, su richiesta, deve
trasmettere al gestore una attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulti la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato deve presentare al gestore, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento Consob n. 18592/2013: «una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila Euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni
di cui all'articolo 8, comma 1 [del Regolamento Consob n. 18592/2013
6] ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio»
7.
A seguito delle modifiche introdotte al Regolamento Consob n. 18592/2013 nel gennaio del 2018, conseguenti all'approvazione del nuovo testo del Regolamento stesso con delibera Consob del 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 2017
8, la
sottoscrizione -
da parte di investitori istituzionali -
del 5% delle quote offerte tramite una campagna di equity crowdfunding è stata ridotta9 al 3% per «
le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili»
10.
Dunque, in estrema sintesi,
per essere valida,
una campagna equity-based dovrà essere sottoscritta per almeno il 5% dell'importo da parte di investitori istituzionali (banche, fondi di investimento, fondazioni, incubatori e simili). Tuttavia
per le «
offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l'offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili»
11 tale soglia è ridotta al 3%.
La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte - vale a dire il
denaro raccolto tramite la vendita di partecipazioni societarie sui portali equity-based -
deve essere «costituita
in un conto indisponibile destinato all'offerente presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»
12 e, inoltre, «la valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori»
13.
Gli
investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all'articolo 24, comma 2, del Regolamento Consob n. 18592/2013 «che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale,
hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa,
sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il
diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori»
14.
A norma della Direttiva Prospetto, la
soglia massima che può essere sottoscritta tramite una campagna di equity crowdfunding è pari a 8 milioni di Euro15. Si tratta di un ammontare superiore a quello
iniziale di 5 milioni di Euro, che è stato così aumentato a fine del 2018 da Consob stessa. Contestualmente a tale emendamento, Consob - sempre negli ultimi mesi del 2018 - ha altresì statuito che «le
PMI che pubblicano offerte sui portali di equity crowdfunding autorizzati non sono qualificabili come 'emittenti di titoli diffusi', anche se raccolgono da oltre 500 investitori; ciò non fa scattare una serie di adempimenti onerosi, che altrimenti avrebbero scoraggiato il ricorso a questa forma di finanziamento»
16.
E' altresì utile ricordare che
17 nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi raccolti sul conto indisponibile destinato all'offerente, acceso presso i
soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini,
dovranno tornare nella piena disponibilità degli investitori stessi.
Alcune novità sulle offerte sono state introdotte nel 18 ottobre 2019, con delle importanti revisioni al Regolamento dell'equity crowdfunding
18. Fra gli aggiornamenti più rilevanti vanno ricordati:
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PMI potranno emettere mini-bond tramite portali che potranno essere sottoscritti anche da investitori retail. Consob ha esteso la possibilità di sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti di debito (i cosiddetti Mini-Bond) tramite i portali di equity crowdfunding ad altre 3 categorie di soggetti oltre gli investitori istituzionali:
Quindi potranno essere sottoscritti, in un portale di crowdfunding, titoli di debito, oltre che di equity.
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Intermediari finanziari. Accanto all'introduzione della possibilità per gli investitori retail di sottoscrivere titoli di debito tramite intermediari finanziari, viene confermata la facoltà dei portali di dare mandato alle società che gestiscono reti di promotori/intermediari finanziari per offrire prodotti che comprendono investimenti in equity crowdfunding.
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Società estere. È stata confermata, per i portali italiani di equity crowdfunding, la possibilità di raccogliere capitali anche per le società con sede in un Paese membro dell'Unione Europea, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dal regolamento Consob.
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Bacheche per lo scambio quote. Il mondo dell'equity crowdfunding diventa più liquido. I portali hanno infatti la possibilità di istituire, sul proprio sito, bacheche online per la «compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di crowdfunding». I gestori potranno pubblicare le manifestazioni d'interesse relative esclusivamente alle società che hanno raccolto tramite la propria piattaforma. Gli investitori potranno così monetizzare con maggiore semplicità gli asset posseduti, anche in caso di emittenti non quotate in Borsa.
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Quotazione emittenti. Nasce una nuova sinergia tra Fintech e Piazza Affari. L'Autorità ha infatti stabilito che si dovranno pubblicare «le informazioni circa l'eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall'offerente». Con questa nuova dicitura sono quindi comprese anche «le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR». In parole più semplici, anche le società emittenti potranno lanciare campagne di equity crowdfunding propedeutiche a una successiva quotazione su Borsa Italiana.
Infine, può essere interessante approfondire le modalità di
sottoscrizione vera e propia di azioni/quote nell'equity crowdfunding e - in tal senso - si invita alla consultazione della sezione sottostante.