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Obblighi dei gestori dei portali di equity crowdfunding


Cosa devono fare i gestori

In merito agli obblighiin capo ai gestori di piattaforme di equity crowdfunding, bisogna anzitutto ricordare che il gestore deve operare «con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze»2.

Un caso particolare di obblighi riguarda l'auto quotazione del gestore di un portale di equity crowdfunding, all'interno della propria piattaforma3. In questo caso «il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, adotta misure idonee per l'efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l'astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori»4. Tra le misure previste rientrano anche:
  1. «l'adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
  2. l'effettuazione della due diligence dell'operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
  3. l'effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte»5.
In caso di auto quotazione, il gestore deve altresì fornire un'adeguata «informativa ai clienti sull'esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un'apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l'utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile»6.

In capo al gestore vi è poi l'obbligo di rendere «disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole»7. Ma non solo. Il gestore deve anche richiamare l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori istituzionali oppure8 dagli investitori professionali, da fondazioni bancarie, da incubatori di start-up innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500 mila Euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento Consob sull'equity crowdfunding9, e che abbiano almeno effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15 mila Euro e/o abbiano ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente «sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie»10 e non deve diffondere «notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime»11. Inoltre è fondamentale che il gestore assicuri che le informazioni fornite tramite il proprio portale «siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta»12.

Particolare tutela deve poi essere garantita dai gestori agli investitori retail (ovvero quelli non professionali), sia tramite la comunicazione dell'esistenza di eventuali patti parasociali all'interno della società che richiede un finanziamento tramite il portale di equity crowdfunding, sia attraverso il cd. 'diritto di ripensamento'13, ovvero il «diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine»14. In questo modo viene garantita la possibilità di exit dall'investimento e la tutela della posizione di minoranza all'interno della società da finanziarsi. In aggiunta, proprio a tutela degli investitori retail, vi è l'obbligo, per il gestore del portale,  di far «effettuare un 'percorso di investimento consapevole' da cui risulti la presa visione delle informazioni e la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento»15 agli investitori prima della possibilità di sottoscrizione di un ordine sulla propria piattaforma. Tutte queste disposizioni sono, quindi, volte a garantire che l'investitore (in particolar modo quello retail) sia adeguatamente informato su tre principali aspetti16 dell'equity crowdfunding: i gestori dei portali, le caratteristiche ed i rischi delle offerte.
Il gestore deve poi verificare, per ogni singolo ordine di adesione alle offerte, che il «cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta»17, in particolar modo sul rischio di illiquidità. Inoltre, qualora «ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica»18. Nel caso in cui non sia il gestore ad effettuare tale verifica, allora sarà il soggetto che riceve e perfeziona gli ordini di sottoscrizione delle partecipazione tramite equity crowdfunding a dover provvedere a questo controllo19.

Altri obblighi, infine, riguardano la gestione degli ordini di adesione degli investitori20, la tutela degli investitori connessa ai rischi operativi21 e la riservatezza22 nei confronti degli investitori relativamente alle informazioni acquisite. Inoltre è molto importante che il gestore comunichi alla Consob eventuali cambiamenti che intervengono al suo interno23 ed anche che, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetta alla Consob:
  1. «la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa [...] evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate24 [...];
  2. i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;
  3. i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta
    operatività del portale;
  4. i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate»25.

_________________

1. Si vedano nella specifico i commi 2 e 3 dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Si è citato il comma 1 dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
3. Si tratta di una novità introdotta con la delibera Consob n. 20204 del 5 dicembre 2017. Un approfondimento sul tema può essere trovato in CONSOB, Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line - Documento per la Consultazione, www.consob.it, 06/07/2017, pp. 6 ss.. Il testo è scaricabile gratuitamente nella pagina contenente la nostra news in tema revisione del Regolamento Consob n. 18592/2013.
4. Si è citato il comma 1-bis dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
5. Si è citato il comma 1-ter dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013. Va altresì aggiunto che tale valutazione di adeguatezza sia messa in pratica «anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis» dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
6. Si è citato il comma 1-bis dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
7. Si è citato il comma 2 dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
8. L'elenco seguente fa riferimento al secondo comma dell'art. 24 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
9. I requisiti di onorabilità qui citati si riferiscono all'art. 8, comma 1, del Regolamento Consob n. 18592/2013.
10. e 11. Si è citato il comma 3 dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
12. Si è citato il comma 4 dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
13. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 17 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
14. Si è citato il comma 5 dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
15. CONSOB-CNDCEC, L'equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, Position Papers, n. 6, 2016, pp. 15 ss.. Quest'ultimo è un documento scaricabile gratuitamente dal sito Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding.
16. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, p. 24 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
17. e 18. Si è citato parte del comma 5-bis dell'art. 13 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
19. Il riferimento è al comma 3 dell'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
20. Si veda l'art. 17 del Regolamento Consob n. 18592/2013. In estrema sintesi è previsto che i soggetti autorizzati a ricevere e perfezionare gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del TUF, qualora ricorrano le seguenti condizioni: gli ordini siano impartiti dalle persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a € 500,00 per singolo ordine e a € 1.000,00, considerando gli ordini complessivi annuali e gli ordini siano impartiti da persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a € 5.000,00 per singolo ordine e a € 10.000,00, considerando gli ordini complessivi annuali.
21. Si veda l'art. 18 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
22. Si veda l'art. 19 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
23. Il riferimento è l'art. 21 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
24. Si noti che «qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza».
25. Si è citato il comma 3 dell'art. 21 del Regolamento Consob n. 18592/2013.



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