Promuovi la tua campagna
›


Svantaggi dell'equity-based crowdfunding


Gli svantaggi specifici del modello

L'equity crowdfunding, oltre agli svantaggi generali, potrebbe presentarne altri più specifici, legati alle sue peculiarità. Infatti, l'investimento nel capitale proprio di un'azienda tramite un portale di equity-based crowdfunding espone i finanziatori a cinque principali problemi1, quasi tutti, però, in larga parte connessi a due principali tipologie di aziende: le start-up innovative e le PMI innovative.
Il primo è la perdita dei propri capitali, caratteristica - però - tipica di ogni investimento. Tuttavia, il rischio potrebbe essere maggiore, in quanto, l'investimento - come si ricorderà -, oltre che in tutte le tipologie di PMI esistenti, può essere effettuato in start-up innovative ed in PMI innovative2. In tal senso si potrebbero avere realtà costituite da poco tempo e senza un track record di solidi risultati. Da qui ne deriva la possibile esistenza di un profilo di rischio più elevato. Per tale ragione, alcuni autori3 ritengono che l'investitore dovrebbe investire in equity crowdfunding solo le risorse che è disposto a perdere in toto, facendo - altresì - una scelta di diversificazione del proprio portafoglio di investimenti.
Il secondo problema riguarda l'impossibilità di ricevere dividendi, particolarità - però - riferita alle sole start-up innovative che non possono distribuire utili «per un massimo di 4 anni»4 in linea con la normativa vigente. Dunque l'eventuale guadagno da un'operazione di equity crowdfunding in una start-up innovativa potrebbe avvenire solo qualora si rivendesse la propria partecipazione ad un valore maggiore, tuttavia - come si vedrà in seguito -, salvo alcune eccezioni, non è neppure possibile scambiare tali titoli su altri mercati. Il divieto di distribuzione dei dividendi, al contrario, non c'è per le PMI innovative, il che le rende - sotto questo profilo - un investimento più vantaggioso5.
C'è, poi, il rischio di illiquidità, «in quanto per gli strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e sottoscritti tramite portali online»6, l'attuale disciplina «ne impone la non negoziazione nei mercati organizzati per tutto il periodo in cui la società può essere considerata una start-up»7. Secondo alcune fonti8 parrebbe, tuttavia, essere concessa la «possibilità di effettuare una compravendita tra privati»9. In ogni caso i «vincoli alla circolazione delle quote posti dall'art. 2470 c.c. - ossia l'obbligo di cessione mediante atto notarile e conseguente iscrizione nel Registro delle imprese, affinché il trasferimento sia efficace nei confronti della società - possono costituire un ostacolo alla creazione di un mercato secondario10 per le partecipazioni così acquisite. Infatti tale regime di trasferimento, che appare in contrasto con la nuova normativa che invece legittima la sottoscrizione e l'acquisizione tramite i portali semplificando il momento dell'acquisto delle quote, penalizza l'investitore al momento del realizzo, dati i costi e le lunghe formalità che di fatto possono pregiudicare la convenienza dell'operazione e di conseguenza disincentivare l'investimento»11. Va anche detto che l'assenza di un vero e proprio mercato secondario europeo riduce notevolemente l'interesse per questo tipo di titoli12.
Il quarto potenziale svantaggio dell'equity-based è la "diluizione", in termini percentuali, della propria partecipazione nella società che si è finanziata tramite una campagna di equity crowdfunding. Infatti considerando che tale modello si configura come un aumento di capitale a pagamento13, nel caso in cui la società in cui si è investito lanci altre campagne di equity crowdfunding14 e il finanziatore della prima campagna di crowdfunding non eserciti il proprio diritto di opzione, allora - di conseguenza - tale investitore vedrà "diluita", ossia ridotta in termini di peso percentuale, la propria partecipazione in tale azienda. In altre parole il finanziatore della prima campagna al termine delle successive campagne avrebbe minor peso in termini di voti, dividendi attesi e valore.
L'ultimo, ma non meno importante, inconveniente15 dell'equity crowdfunding è legato all'eventuale mancanza di esperienze e competenze in ambito finanziario, il che risulta spesso deleterio portando a sovrastimare o sottostimare il reale valore delle azioni/quote della propria azienda.
In conclusione può essere utile sottolineare come i primi tre svantaggi tendono ad essere più visibili nell'investimento tramite equity crowdfunding in start-up innovative e PMI innovative; mentre gli ultimi due inconvenienti di tale modello di raccolta fondi sono estendibili anche a tutte le tipologie di PMI che si possono finanziare con questa tipologia di finanziamento dal basso.

_________________

1. COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA – SOTTOGRUPPO "START-UP E CROWDFUNDING" (a cura di), Start-up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016, pp. 37 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina principale dei modelli "classici". Ulteriori informazioni sono altresì disponibili in A. DELIVORIAS, Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Parliamentary Research Service (ERPS), 2017, pp. 4 ss. Il documento è scaricabile dal sito dell'European Crowdfunding Network. Trattandosi di un file gratuito e accessibile senza necessità di registrazione al sito è stato riportato al fondo di questa pagina.
2. Con la nuova legislazione introdotta dal Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 tutte le tipologie di PMI - e non solo le start-up innovative o PMI innovative, come era, invece, previsto in precedenza - possono offrire i loro capitali su un portale di equity crowdfunding (per un approfondimento si veda la sezione apposita).
3. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 27 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
4. La citazione fa riferimento a COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA – SOTTOGRUPPO "START-UP E CROWDFUNDING" (a cura di), Start-up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016, pp. 37 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina principale dei modelli "classici".
5. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 28 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
6. e 7. Le citazioni fanno riferimento a COMMISSIONE DI STUDIO UNGDCEC FINANZA – SOTTOGRUPPO "START-UP E CROWDFUNDING" (a cura di), Start-up innovative e i nuovi strumenti di sviluppo e crescita: il crowdfunding, 2016, pp. 37 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina principale dei modelli "classici".
8. e 9. Quanto scritto e la connessa citazione fanno riferimento a I. CULTERA, Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015, cit., posizione 639 su Kindle. Tale affermazione, sulla base del testo riportato, fa riferimento al sito SoloFinanza (2015).
10. Per maggiori informazioni sul concetto di "mercato secondario", si guardi il glossario alla lettera "M".
11. La citazione fa riferimento a P. ALOVISI, Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, Rivista di Diritto Bancario, Dottrina e Giurisprudenza Commenta, 2014 (il testo è disponibile sul sito Rivista di Diritto Bancario al seguente link). Ulteriori informazioni sul tema sono anche disponibili in I. CULTERA, Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale, Upspringer International LLC, 2015.
12. Per maggiori informazioni sul concetto di "mercato secondario", si guardi il glossario alla lettera "M".
13. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 19 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
14. Per un'ampia ed interessante trattazione sul tema della "diluizione" nell'equity crowdfunding si consiglia la consultazione del paragrafo "4.2. Diritti del sottoscrittore e vicende societarie" in R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 19 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina). In questa pagina se ne riporta un breve riadattamento.
15. A. DELIVORIAS, Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Parliamentary Research Service (ERPS), 2017, pp. 4 ss. Il documento è scaricabile dal sito dell'European Crowdfunding Network. Trattandosi di un file gratuito e accessibile senza necessità di registrazione al sito è stato riportato al fondo di questa pagina.




Commenti


Come finanziare una start-up innovativa
Come finanziare una start-up innovativa
G. Bartolomei, A. Marcozzi
2015
Criptoattivitΰ, Criptovalute e Bitcoin
Criptoattivitΰ, Criptovalute e Bitcoin
Stefano Capaccioli (a cura di)
2021
Crowdfunding e personal fundraising: la nuova frontiera del dono
Crowdfunding e personal fundraising: la nuova ...
A. M. Siccardi, V. Vitali
2018
Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione in Italia: il quadro generale
Crowdfunding e Regolamentazioni. La Tassazione ...
I. Cultera
2015
Crowdfunding. Dai sogni ai soldi. Come finanziare i tuoi progetti evitando le banche
Crowdfunding. Dai sogni ai soldi. Come finanziare ...
F. Troisi, A. Giusti
2014





PER CONOSCERCI MEGLIO

Chi siamo
About Us
FAQ
Privacy
Contatti
CROWD-FUNDING.CLOUD

©2024 Crowd-Funding.cloud
Credits: Realizzazione siti Torino