Il
crowdfunding, indipendentemente dalla sua
tipologia, potrebbe esporre ad una serie di
svantaggi, ossia ad alcune controindicazioni che potrebbero trasformarsi in rischi o limiti.
Le criticità del crowdfunding possono essere esaminate per tipologie (
svantaggi generali,
svantaggi normativi e fiscali,
svantaggi inerenti ai costi,
svantaggi legati all'inesperienza e
svantaggi dovuti al sistema-paese Italia) oppure tutte assieme proseguendo nella lettura delle righe seguenti.
Dunque, tornando agli svantaggi, va anzitutto sottolineato come
non è detto che si raggiunga l'obiettivo fissato nella campagna e, dunque, non sempre il progetto porta al successo. Sulla base del cd.
modello delle 3F (
family, friends and fools), il coinvolgimento iniziale della propria famiglia e dei propri amici, soprattutto sui social network (ricordando lo
studio di E. Mollik sul rapporto diretto tra amici su
Facebook e probabilità di raggiungere il target della campagna di crowdfunding), può aumentare la possibilità di raggiungere l'obiettivo, spingendo i
'folli' e, dunque, la folla a finanziare la propria idea. Tuttavia,
in caso di insuccesso non è da escludersi la possibilità di un potenziale
danno alla reputazione;
soprattutto in Italia dove la
'cultura' del fallimento è molto diversa dal mondo anglosassone. Va, poi, sottolineato che presentando un progetto creativo su un sito online ci si espone alla possibilità che
qualcuno si impossessi liberamente dei diritti di proprietà intellettuale dell'idea. È vero che una tutela, in Italia, è comunque garantita dalla
legge n. 633 del 22/04/1941 sul diritto di autore; ma chi conosce il web sa bene che online è molto difficile proteggere ciò che si diffonde in Rete e questo, purtroppo, si riflette spesso in una
diffusione di informazioni limitate da parte dei progettisti
2. Non è da escludersi neppure la possibilità di
sottostimare i costi o, addirittura,
violare la legge senza nemmeno esserne a conoscenza. Potrebbero altresì emergere
problemi con la piattaforma e/o con i finanziatori.
Infine, soprattutto
in Italia, la
bassissima alfabetizzazione digitale, la
scarsa conoscenza dei sistemi di pagamento online e la «
mancanza di sensibilizzazione e di conoscenze»
3 potrebbero far emergere la paura che il progetto lanciato sia una
truffa4. La situazione è più delicata, rispetto ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, in cui la Rete sa scovare le truffe. In tal senso «il vantaggio del crowdfunding è che aggrega le proposte e […] le mette in competizione tra loro. […] Negli Stati Uniti le campagne di crowdfunding non hanno quasi mai conseguenze negative in termini di truffe o imbrogli, perché la rete ha una grandissima capacità di autoregolamentarsi e scoprire l'inganno»
5. In Italia, invece, per le donazioni e la beneficienza a controllare è la polizia giudiziaria e le verifiche vengono effettuate solo in caso di segnalazioni – non c'è quindi una tutela preventiva come negli investimenti
6.
In ogni caso, la «mancanza di sensibilizzazione e di conoscenze», la difficile protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la possibilità del verificarsi di frodi a danno dei consumatori, l'incertezza giuridica e, non ultimi, gli
adempimenti normativi onerosi sono elementi
non insoliti anche per altri tipi di finanziamento7.
Altri inconvenienti
8 legati al crowdfunding per i progettisti e i sostenitori delle
campagne. Da un lato chi lancia un progetto di crowdfunding può incorrere: in un
elevato costo del capitale (dovuto9, in genere, ad un costo di raccolta che oscilla tra il 4% ed il 10% e da tutta una serie di ulteriori costi); in maggiori difficoltà nella gestione della campagna a causa dell'
assenza esperienza nel lancio di un progetto tramite
crowdfunding e in una
limitata attività di crowdfunding al di fuori dei propri confini nazionali (
cross-border activity) che riduce il mercato potenziale. Dal lato degli investitori/finanziatori di un progetto gli svantaggi principali sembrano connessi: all'accrescersi di fenomeni di
'logica del branco' con conseguente
comportamenti imitativi della 'folla' che possono anche privare di importanti risorse progetti promettenti, allocandole in realtà meno scalabili ed all'
incompetenza di chi propone una campagna di crowdfunding. Non mancano altresì problematiche
10 legate all'
asimmetria informativa, all'
azzardo morale ed alla
selezione avversa. Pesa, infine, in entrambe le direzioni, l'
assenza di una chiara
regolamentazione univoca del crowdfunding
e della relativa imposizione fiscale.
Per gli svantaggi specifici dell'
equity-based crowdfunding e del
social lending si vedano le sezione apposite.
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1. Si veda COMMISSIONE EUROPEA, Il crowdfunding. Che cosa è? – Una guida per le piccole e medie imprese, Ufficio delle pubblicazione dell'Unione Europea, 2015, pp. 10 ss.. Si tratta di un documento scaricabile gratuitamente e senza iscrizione dal sito ufficiale della Commissione Europea e pertanto è riportato nella pagina del social lending.
2. A. DELIVORIAS, Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Parliamentary Research Service (ERPS), 2017, pp. 4 ss. Il documento è scaricabile dal sito dell'European Crowdfunding Network. Trattandosi di un file gratuito e accessibile senza necessità di registrazione al sito è stato riportato al fondo di questa pagina.
3. La citazione fa riferimento all'introduzione a CONSIGLIO EUROPEO, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla possibilità di Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, Unione Europea, 2014 (COM/2014/0172 final). Il documento è scaricabile dal sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea oppure, sul nostro sito, nella pagina che contiene le varie definizioni di 'crowdfunding'.
4. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, pp. 16 ss..
5. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, cit., p. 17.6. I. PAIS-P. PERETTI-C. SPINELLI, Crowdfunding. La via collaborativa all'imprenditorialità, Egea, 2014, pp. 17 ss..7. Il riferimento è l'introduzione a CONSIGLIO EUROPEO, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni in merito alla possibilità di Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea, Unione Europea, 2014 (COM/2014/0172 final). Il documento è scaricabile dal sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea oppure, sul nostro sito, nella pagina che contiene le varie definizioni di 'crowdfunding'.
8. Questi svntaggi sono stati individuati dalla seguente ricerca europea: A. DELIVORIAS, Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Parliamentary Research Service (ERPS), 2017, pp. 1 ss. Il documento è scaricabile dal sito dell'European Crowdfunding Network. Trattandosi di un file gratuito e accessibile senza necessità di registrazione al sito è stato riportato al fondo di questa pagina.
9. A.A. VV., Diventare imprenditori innovativi, Le Guide di Corriere Imprese, 2015, pp. 205 ss.. Per il formato cartaceo del testo cliccare su questo link, altrimenti su quest'altro per il formato Kindle. Ulteriori informazioni sono disponibili in A. DELIVORIAS, Crowdfunding in Europe. Introduction and state of play, European Parliamentary Research Service (ERPS), 2017, pp. 3 ss. Il documento è scaricabile dal sito dell'European Crowdfunding Network. Trattandosi di un file gratuito e accessibile senza necessità di registrazione al sito è stato riportato al fondo di questa pagina.
10. Un'interessante trattazione sui temi di asimmetria informativa, azzardo morale e selezione avversa nel crowdfunding si ritrova in COMMISSIONE EUROPEA, Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets financial instruments, COMMISSIONE EUROPEA, 2018, pp. 14 ss..