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Tipologie e caratteristiche dei gestori di portali di equity crowdfunding


Peculiaritΰ e requisiti dei gestori di portali di equity crowdfunding

In Italia la gestione di portali di equity crowdfunding, ovvero delle piattaforme online che hanno come «finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte degli offerenti»1, può essere svolta da due tipi di soggetti2.
In primo luogo dai cd. 'gestori di diritto', ossia3 le banche, le imprese di investimento, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), le imprese di investimento UE, le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, le società di gestione UE, i GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), i GEFIA non UE, i gestori di EuVECA ('European Venture Capital Funds', ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) ed i gestori di EuSEF ('European Social Entrepreneurship Funds', ossia Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale), limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale; tutti questi soggetti non hanno bisogno di un'autorizzazione particolare, ma vengono iscritti nella sezione speciale del registro Consob (Regolamento Consob n. 18592 del 2013). In secondo luogo dai cd. gestori 'autorizzati', vale a dire dalle società nate appositamente per la gestione di portali equity-based (e che non sono né banche, né imprese di investimento né rientrano in alcuna delle categorie di gestori di diritto), le quali vengono iscritte nella sezione ordinaria del registro Consob.
I gestori autorizzati godono dell'esenzione dell'applicazione della direttiva MiFID, ma devono rispettare requisiti più stringenti, come il divieto di detenere somme di denaro e l'obbligo di trasmettere gli ordini ad un soggetto terzo che riceve e perfeziona tali ordini (come, ad esempio, banche, SIM, imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori). Al contrario i gestori di diritto non sono esentati dall'applicazione della direttiva MiFID, ma possono gestire direttamente la raccolta dei capitali delle aziende4. Per maggiori informazioni sulle differenze ed analogie fra le due tipologie di gestori si veda la sezione dedicata.
I gestori dei portali di equity crowdfunding devono possedere una serie di requisiti per poter essere inseriti all'interno del registro che viene tenuto dalla Consob.
In particolare, l'iscrizione è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni5:
  1. Forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
  2. Sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  3. oggetto sociale conforme con l'esercizio professionale del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, oltreché per tutte le PMI (sia in forma di Società per Azioni sia in forma di Società a responsabilità limitata);
  4. Possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob - ovvero, essenzialmente, «gli elementi previsti per le banche e le imprese di investimento, che consistono essenzialmente nella piena disponibilità dei propri diritti»6;
  5. Possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.
Il venir meno dei requisiti di onorabilità7 - sub d) - comporta la decadenza dall'autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi, periodo durante il quale la piattaforma di equity crowdfunding non potrà pubblicare altre campagne e ci sarà la sospensione di quelle in corso (che potrebbero essere chiuse nel caso in cui il gestore, entro i due mesi previsti, non ricostituisca tali requisiti, ma che - in ogni caso - potranno essere riproposte su di un altro portale8).
Inoltre - sulla base del punto sub e) - i soggetti che intendo diventare gestori di portali di equity crowdfunding sono scelti secondo «criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:
  1. Attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  2. Attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
  3. Attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  4. Funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie»9.
In aggiunta - secondo alcuni autori10 - al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori, «possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnicoscientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti»11 di cui si è detto sopra. Per di più, «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo»12. Dunque per chi ha ruoli chiave in una piattaforma è preclusa la possibilità di ricoprire gli stessi incarichi in portali concorrenti.
I soggetti iscritti nel registro tenuto dalla Consob non possono neanche «detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi»13 e sono soggetti a sanzioni14 nel caso in cui non si attengono alle disposizioni previste. Per questo ed altri motivi il compito di vigilanza sui gestori di portali, esattamente come avviene per i soggetti che operano sulle borse valori15, è demandato alla Consob che - fra le altre cose - può anche richiedere «la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni»16.
Per essere inseriti all'interno del  registro dei gestori di portali è necessario presentare una domanda alla Consob17. Per maggiori informazioni su quest'ultimo tema si invita alla consultazione della pagina dedicata.

_________________

1. La citazione si riferisce all'art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob n. 18592/2013.
2. Ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 2, del TUF.
3. La nozione iniziale di 'gestori di diritto' comprendeva unicamente banche ed imprese di investimento. In seguito, con il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 la categoria è stata significativamente estesa.
4. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 23 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
5. Si riporta il terzo comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
6. R.  DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, cit., p. 22 (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina). Si consiglia la consultazione di tale elaborato in quanto presenta un'ampia ed accurata disamina dell'argomento.
7. Si riporta quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
8. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 23 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
9. Si è citato il comma 2 dall'art. 9 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
10. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 23 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
11. e 12. Si è citato l'art. 9 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
13. La citazione riprende parte del quarto comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
14. Ulteriori informazioni in merito alle sanzioni ed ai provvedimenti cautelari possono ritrovarsi all'interno del Titolo IV del Regolamento Consob n. 18592/2013.
15. Per un approfondimento si rimanda, ad esempio, al sito ufficiale di Borsa Italiana.
16. La citazione riporta in parte il comma 6 dell'art. 50-quinquies del TUF.
17. Si veda l'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 18592/2013.





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