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Art. 50-quinquies TUF in vigore


Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali

PARTE II
Disciplina degli intermediari

TITOLO III
Gestione collettiva del risparmio

CAPO III-QUATER
Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali

Art. 50-quinquies
Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali

1. E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di ssionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui a imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie i capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche au alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori d torizzate in Italia, ai gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q- all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all'offerta di quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un investimento, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE , Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo disposizioni della parte II, titoloII, capo II e dell'articolo 32 II, capo II e dell'articolo 32.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob;
e-bis) adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli adesione a un sistema di indennizzo a tutela degliinvestitori o stipula di investitori o stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob liti dalla Consob con regolamento.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;
b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;
c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori, chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

6-bis.La Consob adotta le disposizioni attuative dell'ar La Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4 icolo 4 icolo 4-undecies.

7. …omissis…



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