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L'IVA nel social lending crowdfunding


L'esenzione IVA nel modello diretto e in quello diffuso

I prestiti tramite social lending crowdfunding dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle esenzioni IVA, a norma delle linee guida1 - non vincolanti - delineate dal Value Added Tax Commitee della Commissione Europa nel 2015.
La concessione di queste tipologie di finanziamento comporta il pagamento di un tasso di interesse e la restituzione della somma imprestata. Qualora il soggetto che concede un prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione allora, a norma dell'art. 135, comma 1, lettera b), della Direttiva Europea sull'Imposta sul Valore Aggiunto2, è prevista l'esenzione dall'applicazione dell'IVA.
In Italia si usa distinguere tra due modelli di business principaliper il social lending: quello diretto e quello diffuso. Le due tipologie si differenziano a seconda del fatto che gli investitori decidano, rispettivamente, in modo diretto e autonomo dove allocare le proprie risorse (modello diretto) ovvero indirettamente per il tramite della piattaforma (modello diffuso). Dunque mentre il modello diretto permette ai finanziatori di decidere autonomamente in quale progetto allocare le proprie risorse; al contrario il modello diffuso prevede che sia il gestore del portale a selezionare le richieste di credito fra tutte quelle pervenute e a decidere l'allocazione del capitale investito4.
Ne discende, quindi, che l'esenzione IVA prevista dalla relativa Direttiva Europea dovrebbe essere applicabile nel modello diretto. Invece per quanto riguarda il modello diffuso bisognerebbe valutare se la sola indicazione da parte di un finanziatore del rapporto rischio-rendimento da lui desiderato, sulla base del quale il gestore della piattaforma di social lending andrà ad allocare le somme messe a disposizione da parte del finanziatore stesso, sia sufficiente a configurare tale situazione come una in cui il prestatore di denaro si occupa direttamente della negoziazione e gestione del prestito. In questo modo si potrebbe agevolmente determinare la validità o meno dell'esenzione dall'applicazione dell'IVA prevista dall'art. 135, comma 1, lettera b), della Direttiva Europea sull'Imposta sul Valore Aggiunto. A oggi le Autorità italiane competenti in materia non si sono ancora espresse chiaramente sul tema e, dunque, non si può indicare in modo inequivocabile se il social lending sia un modello esente dall'applicazione dell'IVA.
 
_________________

1. EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, European Commission, 2015. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Commissione Europea e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA.
2. COMMISSIONE EUROPEA, 2006/112/CE, Direttiva IVA, Unione Europea, 2006. Si tratta di un file di scaricabile gratuitamente, senza iscrizione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE per tale ragione, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina dedicata all'IVA. L'articolo citato si trova a pag. 28.
3. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, pp. 39 ss.. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.
4. POLITECNICO DI MILANO, 2° Report italiano sul CrowdInvesting, Politecnico di Milano - School of Management, 2017, cit., p. 6. Si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito Osservatori Entrepreneurship & Finance del Politecnico di Milano e per questo motivo, a fini divulgativi, è stato riportato nella pagina in cui si disaminano i dati del crowdfunding aggiornati al 2017.



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