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Gestori di portali di equity crowdfunding (Art. 50-quinquies TUF)


La gestione delle piattaforme per la raccolta di capitali tramite equity crowdfunding

L'art. 50-quinquies del TUF1 disciplina la gestione delle piattaforme di equity crowdfunding e riguarda, in particolare, la gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali. Inizialmente tale norma era stata introdotta unicamente per le start-up innovative dal D. L. n. 179/2012 («Decreto Crescita 2.0»3). In seguito è stata allargata, dapprima alle sole PMI innovative con il D. L. n. 3/2015 («Decreto Investment Impact»4), e poi a tutte le tipologie di PMI grazie al Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 20175. La versione attuale dell'art. 50-quinquies del TUF è, quindi, stata introdotta nel corso del 2017 e da essa, assieme alla nuova versione dell'art. 100-ter del TUF, deriva il conseguente aggiornamento del Regolamento Consob n. 18592/2013 approvato  con Delibera 29 novembre 2017 n. 20204 del 5 dicembre 20176.

Il primo comma dell'art. 50-quinquies introduce la definizione di gestori di portali, ovvero dei soggetti che esercitano «professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali»e sono iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob (sulla base delle disposizioni del quinto comma dell'art. 50-quinquies del TUF e del contestuale Regolamento Consob n. 18592/2013). Nello specifico le società che - a oggi - possono lanciare una campagna di equity crowdfunding sono le start-up innovative8, le PMI innovative9, gli organismi di investimento collettivo del risparmio10 (OICR) e le società di capitali11 che investono prevalentemente in start-up innovative, in PMI innovative e PMI, oltreché tutte le PMI - sia a quelle nella forma di Società per Azioni12 sia a quelle nella forma di Società a responsabilità limitata13.

«L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle SIM [Società di Intermediazione Mobiliare], alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia»14, alle SGR (Società di Gestione del Risparmio), alle SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) ed alle SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, alle società di gestione UEai GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), ai GEFIA non UE, ai gestori di EuVECA ('European Venture Capital Funds', ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) ed ai gestori di EuSEF ('European Social Entrepreneurship Funds', ossia Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale)15, «limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento»16; «nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli OICR ai relativi gestori»17. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni relative alla regolamentazione dello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del TUF e, in particolare, la norma sulla promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari relativa all'art. 32 del TUF.

La gestione di portali di equity crowdfunding - sulla base del comma 2 - può, dunque, essere svolta da due tipi di soggetti:
  • Dai cd. 'gestori di diritto', ossia le banche, le imprese di investimento, le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), le imprese di investimento UE, le imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, le SGR (Società di Gestione del Risparmio), le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e le SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso) che gestiscono direttamente i propri patrimoni, le società di gestione UE, i GEFIA UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi UE), i GEFIA non UE, i gestori di EuVECA ('European Venture Capital Funds', ovvero Fondi Europei per il Venture Capital) ed i gestori di EuSEF ('European Social Entrepreneurship Funds', ossia Fondi Europei per l'Imprenditoria Sociale), limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale; tutti questi soggetti non hanno bisogno di un'autorizzazione particolare, ma vengono iscritti nella sezione speciale del registro Consob (Regolamento Consob n. 18592 del 2013);
  • Dai cd. gestori 'autorizzati', società nate appositamente per la gestione di portali equity-based, che vengono iscritte nella sezione ordinaria del registro Consob18.
I gestori 'autorizzati' godono dell'esenzione dell'applicazione di parte della direttiva MiFID, ma devono rispettare requisiti più stringenti (per i quali si rimanda alla sezione apposita). Al contrario i 'gestori di diritto' non sono esentati dall'applicazione della direttiva MiFID19.
Al terzo comma l'art. 50-quinquies, elenca i requisiti per i quali è necessario che un soggetto sia inserito o escluso dal registro Consob, di cui si è detto prima. In particolare, l'iscrizione è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni:
  • «forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
  • sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  • oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;
  • possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
  • possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob;
  • adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento20»21.
I soggetti iscritti a tale registro non possono - però - «detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi»22 (comma 4).
Giova ancora ricordare che la Consob - sulla base dell'art. 50-quinquies, comma 6 - esercita il compito di vigilanza sui gestori di portali e, esattamente come avviene per i soggetti che operano sulle borse valori23, «può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori»24 e «chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni»25.

Da un punto di vista operativo26, relativamente alle singole campagne di equity crowdfunding, il gestore del portale che opera in qualità di soggetto 'autorizzato', una volta che avrà recepito la volontà dell'investitore a finanziare una società sulla sua piattaforma, dovrà trasmettere l'ordine di adesione ai soggetti autorizzati a perfezionare gli ordini (vale a dire a banche, SIM, imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi diverse dalle banche e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori) al fine di rendere effettiva la sottoscrizione delle azioni/quote di tale società, raccogliendo - in genere, al decorrere di sette giorni, ossia alla fine del periodo legato al diritto di ripensamento - «le somme corrispondenti in un conto indisponibile a favore dell'emittente»27. Fatto salvo il diritto di ripensamento, invece, per i 'gestori di diritto' il procedimento è leggermente differente in quanto, essendo essi stessi soggetti autorizzati a perfezionare gli ordini, potranno gestire direttamente la sottoscrizione delle partecipazioni senza dover ricorrere a soggetti esterni.

Per conoscere chi sono e cosa fanno nella pratica i gestori di piattaforme di equity crowdfunding, vi invitiamo alla consultazione della sezione dedicata (disponibile nelle box qui sotto).

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1. Il testo originale del TUF è riportato nella pagina principale dedicata al Testo Unico sulla Finanza in materia di crowdfunding. Tale decreto è stato inserito sul sito in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul web-page della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione "Normativa") e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto qui di seguito. Si specifica altresì che il testo riportato è quello scaricato dal sito della Consob (copiando e incollando il seguente link sul proprio broswer "www.consob.it/documenti/Regolamentazione/normativa_ln/dlgs58_1998.pdf" inizierà il download del file ufficiale). Per semplificarne la lettura sono stati evidenziati gli articoli che rilevano al fine del crowdfunding. Nello specifico gli articoli di interesse sono gli artt. 50-quinquies e 100-ter, rispettivamente a pp. 103 ss. e p. 178 ss.. Un approfondimento sull'art. 50-quinquies del TUF è trattato, fra gli altri, in G. QUARANTA, Equity crowdfunding. Uno sguardo al mercato italiano, Diritto ed Economia dell'Impresa, Fascicolo, n. 5, G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 790 ss..
2. Nello specifico l'art. 50-quinquies del TUF fa riferimento alla disciplina degli intermediari finanziari (Parte II) e, in quanto tale, è inserito all'interno titolo terzo che riguarda la gestione collettiva del risparmio, ed è l'unico articolo del Capo III-quarter.
3. Il Decreto in questione è stato riportato, a fini divulgativi, nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione "Normativa").
4. Il Decreto in questione è stato riportato, a fini divulgativi, nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione "Normativa").
5. La Legge di Bilancio è stata riportata, a fini divulgativi, nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito de Senato della Repubblica Italiana (nella sezione "Leggi e Documenti").
6. Per un approfondimento sul tema è possibile consultare la nostra news.
7. La citazione riprende parte del primo comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
8. Tale previsione è contenuta nel D. L. n. 179/2012 («Decreto Crescita 2.0»). Il Decreto in questione è stato riportato, a fini divulgativi, nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione "Normativa").
9., 10. e 11. Tale previsione è contenuta nel D. L. n. 3/2015 («Decreto Investment Impact»). Il Decreto in questione è stato riportato, a fini divulgativi, nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding in quanto si tratta di un file scaricabile gratuitamente senza iscrizione sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (nella sezione "Normativa").
12. Tale previsione è contenuta nella Legge di Bilancio 2017 del Senato, all'art. 1, comma 70.
13. Tale disposizione è contenuta, in particolar modo, all'interno dell'art. 57, comma 1, del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017.
14. La citazione riprende parte del secondo comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
15. L'elenco di gestori ivi riportato si riferisce a quello contenuto all'interno dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del TUF.
16. e 17. La citazione riprende parte del secondo comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
18. CONSOB-CNDCEC, L'equity-crowdfunding. Analisi sintetica della normativa e aspetti operativi, Position Papers, n. 6, 2016, pp. 14 ss.. Quest'ultimo è un documento scaricabile gratuitamente dal sito Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili (CNDCEC) e per questo motivo, a fini divulgativi, è riproposto nella pagina principale della normativa sull'equity crowdfunding.
19. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, pp. 23 ss. (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).
20. L'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o la stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale rappresentano una novità rispetto alla normativa preesistente. Tali previsioni sono infatti state introdotte a seguito della revisione del Regolamento Consob n. 18592/2013, intervenuta a partire dalla consultazione pubblica aperta dalla Consob nel luglio del 2017. Un approfondimento sul tema si trova nel nostro articolo relativo alle novità del crowdfunding in Italia nel 2018.
21. Si è citato il terzo comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
22. La citazione riprende parte del quarto comma dell'art. 50-quinquies del TUF.
23. Per un approfondimento si rimanda, ad esempio, al sito ufficiale di Borsa Italiana.
24. e 25. La citazione riporta in parte il comma 6 dell'art. 50-quinquies del TUF.
26. Anche se tali aspetti non sono disciplinati nel suddetto art. 50-quinquies del TUF, riteniamo che sia utile inserire tali aspetti all'interno di questa pagina.
27. R. DE LUCA, Il crowdfunding: quadro normativo, aspetti operativi e opportunità, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2015, cit., p. 16 (il documento è scaricabile gratuitamente in questa pagina).






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